I debitori con la Pubblica Amministrazione rischiano l’iscrizione del fermo amministrativo al PRA dei propri veicoli? Ecco la verità.
Tra le imposte che obbligano i contribuenti che possiedono o detengono un immobile, c’è la TARI, la tassa sui rifuti, che copre le spese per il servizio di raccolta e smltimento. Trattandosi di uno degli oneri più odiati è, purtroppo, molto evasa. Per questo motivo, i debitori si chiedono se il Comune creditore possa iscrivere il fermo amministrativo nel Pubblico Registro Automobilistico al proprio veicolo.

Il fermo amministrativo rappresenta una delle più diffuse misure cautelari a cui la Pubblica Amministrazione può ricorrere per far valere le ragioni creditorie. In caso di apposizone, il veicolo riceve una sorta di “blocco”, perché non può circolare e non può essere rottamato né venduto all’Estero. Ma in quali casi può essere deciso per mancato pagamento della TARI? Scopriamo cosa stabilisce la legge.
Fermo amministrativo per mancato pagamento della TARI: quando è consentito?
La Pubblica Amministrazione può iscrivere il fermo amministrativo per qualsiasi tipo di debito, quindi anche nelle ipotesi di mancato versamento della TARI. Tale regola, tuttavia, conosce un limite: il veicolo non deve essere necessario per lo svolgimento di un’attività professionale o d’impresa.

In quest’ultimo caso, il debitore può opporsi all’iscrizione del fermo e può ricorrere al giudice tributario per l’annullamento della misura. In particolare, sono esclusi dal “blocco” gli automezzi iscritti nel “libro cespiti ammortizzabili” dell’impresa (ad esempio, un professionista che necessita dell’auto aziendale per lavorare non può subire tale sanzione).
Attenzione, però, perchè molti confondono il fermo amministrativo con il pignoramento. A quest’ultimo l’Amministrazione può fare ricorso solo successivamente, se il debitore, dopo il fermo, continua a essere inadempiente. Mentre il fermo è una misura cautelare ed è finalizzata a proteggere il bene dal deterioramento o dai danni legati alla circolazione, il pignoramento è l’azione con la quale si avvia l’espropriazione forzata dei beni che appartengono al debitore. Da esso deriva la privazione coercitiva del patrimonio mobiliare o immobiliare dell’interessato, fino alla completa soddisfazione delle pretese del creditore.
In conclusione, il fermo precede il pignoramento ma quest’ultimo non è affatto obbligatorio; dopo l’iscrizione al PRA, il creditore potrebbe anche scegliere di non proseguire con il pignoramento. Tale ipotesi è molto frequente quando il valore del veicolo non è elevato e le spese per l’esecuzione forzata potrebbero addirittura essere superiori al bene. Di norma, il fermo amministrativo rappresenta uno strumento sufficiente per spingere il debitore a saldare il debito.