Ecco chiarito chi paga le tasse durante la transizione dell’eredità, la svolta giurisprudenziale inedita per i contribuenti.
Non mancano dubbi davanti il saldo delle tasse di transizione in merito all’eredità, ecco chi paga, lo dicono varie pronunce. La prima a essere delineata è quella della CGT, Corte di Giustizia Tributaria di Roma, la n. 7305/05/2025, la quale ha stabilito una condizione importante. Il curatore dell’eredità giacente, anche se ha l’obbligo di presentare la dichiarazione di successione, non è tenuto al pagamento delle imposte di successione, ipotecarie e catastali, ecco perché, soprattutto “come” può far ciò.
Dall’analisi di un caso concreto è possibile comprendere. Un curatore dopo che ha presentato la dichiarazione di successione per un’eredità in passivo, cioè con debiti maggiori ai crediti, ha ricevuto un avviso di liquidazione per il pagamento delle imposte. Tale emissione dell’avviso era stata generata da un errore dello stesso sistema telematico dell’ADE, cioè dell’Agenzia delle Entrate, il quale aveva impedito di inserire correttamente le passività.
Da qui, il curatore ha sostenuto di agire nell’esercizio di una funzione pubblica, la stessa incompatibile con la figura del soggetto passivo d’imposta. C’è una situazione di contrasto tra quanto espresso dal Fisco e dalla stessa Giurisprudenza di merito.
Questo perché la posizione dell’ADE, dell’Agenzia delle Entrate, si basa appunto su una precedente interpretazione, si tratta dell’interpello n. 587/2021, e su una vecchia sentenza della Cassazione, la n. 16428/2009, ecco come il Fisco sosteneva l’obbligo di pagamento del curatore.
Da quanto espresso e delineato risulta fondamentale evidenziare che la normativa era già ricca, ma al contempo si è ulteriormente aggiornata in tema di chi paga le tasse per la transizione dell’eredità, una materia scottante, ma che merita i dovuti chiarimenti in modo da non essere in errore e comportarsi correttamente rispetto a quanto esposto dalla legge.
Secondo l’orientamento sostenuto dai Giudici di Merito, la CGT di Roma e anche quelle di Lecco e della Lombardia, hanno consolidato un’interpretazione pressocché uniforme, per cui al curatore dell’eredità giacente non può essere richiesto nessun versamento d’imposta, soprattutto se l’asse ereditario è negativo.
Intervengono due ordinanze della Corte di Cassazione, la n. 27081 e la n. 28869, entrambe del 2024, le quali hanno introdotto una sfumatura giurisprudenziale inedita. Si tratta del fatto che il curatore è un responsabile sì d’imposta, ma di una responsabilità a sua volta limitata al valore di beni dell’eredità.
Vuol dire che questi non è tenuta a saldare “ultra vires”, cioè oltre al patrimonio che gestisce, e la sua responsabilità non intacca il suo patrimonio personale, mai.
In conclusione, si conferma che nonostante le differenze legali, sia le sentenze di merito che le ordinanze della Cassazione, convergono e sono d’accordo, sul principio di intangibilità del patrimonio personale del curatore. Ma resto incerto il quadro normativo, proprio a causa del contrasto pocanzi delineato, quello tra l’ADE e le decisioni dei giudici.
Si ambisce quindi a un intervento chiarificatore in tal senso, da parte della Cassazione a Sezioni Unite, per garantire la certezza ai professionisti, che ricoprono l’incarico.
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