Quali sono le giuste modalità di fruizione delle ferie e quali tempistiche sono fissate per tutelare il diritto al riposo dei lavoratori?
Le ferie, ossia il periodo ideato per garantire il riposo psico-fisico dei lavoratori, sono un diritto irrinunciabile, sancito non solo dalla Costituzione, ma anche dal codice civile. Le ferie devono essere retribuite e utilizzate preferibilmente in maniera continuativa, a seconda delle esigenze del datore.

Entro il prossimo 30 giugno, i datori di lavoro devono controllare l’ammontare delle ferie maturate dai propri dipendenti nel 2023. Nel caso in cui ci siano giorni di riposo non sfruttati, potrebbero essere irrogate sanzioni amministrative al datore. Cosa si rischia?
Godimento delle ferie tardivo: sanzioni superiori a 5.000 euro obbligo di risarcimento
Sulla durata delle ferie sono intervenute una serie di riforme, dirette a una maggiore tutela dei lavoratori. In particolare, l’art. 10 del Decreto Legislativo n. 66 dell’8 aprile 2023 stabilisce che la durata minima delle ferie è di 4 settimane all’anno, a meno che i CCNL non prevedano un numero maggiore.

I dipendenti, inoltre, devono fruire dei giorni di riposo per almeno 2 settimane consecutive durante l’anno di maturazione, mentre le restanti 2 settimane possono essere usate anche in modo frazionato ma entro i 18 mesi successivi all’anno di maturazione. Di conseguenza, entro il 30 giugno di ogni anno, bisogna aver finito le ferie dei due anni antecedenti.
Nel caso in cui i dipendenti non usufruiscano delle ferie entro tali scadenze, il datore di lavoro può essere sottoposto a una sanzione pecuniaria amministrativa di tale importo:
- da 120 a 720 euro se la violazione riguarda un solo anno o interessa fino a 5 lavoratori ;
- da 480 a 1.800 euro se la violazione riguarda più di 5 lavoratori o si è protratta per due anni ;
- da 960 a 5.400 euro se la violazione riguarda più di 10 lavoratori o si è protratta per almeno 4 anni;
- se la violazione riguarda più del 20% dei dipendenti, può essere disposta la sospensione trimestrale del DURC.
Il lavoratore, inoltre, potrebbe adire il giudice per ottenere il risarcimento del danno biologico ed esistenziale derivante dal mancato godimento delle ferie o per pretenderne la fruizione, nell’ipotesi in cui la negazione derivi da esigenze aziendali. Per scongiurare questi casi, il datore deve provvedere anticipatamente alla pianificazione delle ferie, in base a quanto sancito dall’art. 2109 del codice civile.
Di recente, infine, la Corte di Cassazione ha stabilito che è il datore che deve calcolare il preciso periodo di riposo spettante, mentre il dipendente può solo evidenziare quali sono i giorni in cui desidera assentarsi. Per favorire un agevole scambio delle proposte, i giudici hanno stabilito che l’azienda deve inviare un avviso ai lavoratori, prima di collocarli in ferie.