Ferie non godute: la Corte d’Appello chiarisce quando spetta l’indennità

Le ferie non godute tornano al centro del diritto del lavoro con una nuova decisione della Corte d’Appello di Ancona. I giudici stabiliscono che il lavoratore conserva il diritto alla monetizzazione delle ferie alla fine del rapporto se il datore di lavoro non dimostra di aver consentito concretamente la fruizione del riposo. La pronuncia riguarda il caso di una dirigente medica e rafforza un principio già affermato dalla giurisprudenza europea e nazionale.

Ferie annuali, diritto al riposo, rapporto di lavoro pubblico e indennità sostitutiva rappresentano temi centrali nel diritto del lavoro contemporaneo.

Ferie non godute
Ferie non godute: la Corte d’Appello chiarisce quando spetta l’indennità (Trading.it)

Quando il rapporto di lavoro si conclude e il lavoratore non ha potuto utilizzare i giorni di ferie maturati, emerge una questione delicata: stabilire se spetta la monetizzazione dei periodi di riposo non fruiti.

Ferie non godute e monetizzazione: cosa stabilisce la sentenza della Corte d’Appello di Ancona

La vicenda nasce da una controversia tra una dirigente medica e l’azienda sanitaria presso cui la professionista prestava servizio. Alla cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta il 31 dicembre 2022, la lavoratrice risultava titolare di numerosi giorni di ferie e riposi non utilizzati. La documentazione interna indicava la presenza di 30 giorni complessivi, tra ferie maturate negli anni precedenti, ferie dell’anno in corso e due giornate di festività soppresse.

Ritenendo di aver diritto alla monetizzazione di questi giorni di riposo, la dirigente aveva avviato un procedimento monitorio davanti al tribunale competente. Nel caso esaminato, la Corte ha rilevato che l’azienda sanitaria non aveva fornito alcuna prova in tal senso. Al contrario, la documentazione prodotta nel processo mostrava che la dirigente aveva presentato diverse richieste di ferie nel corso degli anni e durante il 2022, ma l’azienda le aveva respinte a causa della grave carenza di personale medico e della necessità di garantire la continuità assistenziale.

I giudici hanno inoltre escluso che la dirigente potesse decidere autonomamente quando assentarsi dal lavoro. Pur appartenendo alla dirigenza medica, la lavoratrice non ricopriva una posizione apicale ed era quindi soggetta al potere organizzativo di un dirigente di livello superiore.

Di conseguenza il mancato godimento delle ferie non dipendeva da una scelta personale della lavoratrice ma dall’organizzazione del lavoro dell’ente sanitario. In questa situazione la Corte ha riconosciuto il diritto all’indennità sostitutiva per tutti i giorni di ferie e festività soppresse rimasti inutilizzati.

La decisione conferma anche l’assenza di contestazioni sulla quantificazione delle somme dovute. Il numero dei giorni di ferie residue risultava chiaramente dai cartellini delle presenze dell’azienda sanitaria, documenti che l’ente non aveva contestato durante il processo.

La sentenza rafforza quindi un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, secondo cui la perdita del diritto alla monetizzazione delle ferie non godute può verificarsi soltanto quando il datore di lavoro dimostra di aver messo il dipendente nelle condizioni concrete di usufruire del proprio diritto al riposo.

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