Il Fisco, con una recente risposta ad interpello, ha spiegato che sussiste tassazione per le somme a titolo di incentivo all’esodo, confluenti nei fondi pensione.
Le precisazioni dell’AdE in tema di trattamento fiscale delle somme spettanti a titolo di incentivo all’esodo in caso di conferimento ad un fondo di previdenza complementare.
Nuove interessanti precisazioni sono giunte dall’Agenzia delle Entrate in tema di pensione, grazie ad una risposta ad interpello di qualche giorno fa. Ricordiamo brevemente che un interpello consiste in un’istanza che il contribuente fa all’Agenzia delle Entrate prima di mettere in pratica un comportamento fiscalmente rilevante. Essa serve a ottenere chiarimenti in relazione a un caso concreto e personale in merito all’interpretazione, all’applicazione o alla disapplicazione di norme di legge di varia natura.
Ebbene, secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate, l’eventuale trasferimento al fondo di previdenza delle somme spettanti a titolo di incentivo all’esodo non può compiersi in neutralità fiscale. Con la conseguenza che dette somme potranno essere versate al fondo di previdenza al netto dell’imposta dovuta.
Vediamo allora un po’ più da vicino i chiarimenti da parte del Fisco, su temi di importanza generale in materia di lavoro e pensione, quali i fondi di previdenza, incentivi all’esodo e tasse da pagare. I dettagli.
Ricordiamo che in questi giorni l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 323 del 3 giugno 2022, inerente al trattamento fiscale delle somme spettanti a titolo di incentivo all’esodo – in ipotesi di conferimento ad un fondo di previdenza complementare.
Ebbene, nella risposta in oggetto l’ufficio delle imposte ha in particolare evidenziato che la normativa e la prassi comportano il passaggio al fondo pensione in neutralità fiscale del solo trattamento di fine rapporto e non anche di altre somme.
Dal punto di vista tecnico, l’Amministrazione Finanziaria ha avuto modo di puntualizzare quanto segue:
Alla luce di quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello, l’art. 19, comma 2 TUIR indica che le citate indennità e somme sono imponibili per il loro ammontare totale, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge – con l’aliquota determinata agli effetti del comma 1, e cioè con la stessa aliquota del TFR.
Peraltro, in riferimento al finanziamento delle forme pensionistiche complementari, rileva un altro provvedimento, ovvero il d. lgs. n. 252 del 2005. In esso si indica infatti che il finanziamento delle forme pensionistiche complementari può essere attuato con il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente e attraverso il conferimento del TFR maturando.
Ma oltre alla prassi in materia, è il Testo unico delle imposte sui redditi che, all’art. 19, dispone il passaggio al fondo pensione in neutralità fiscale del solo TFR e non anche di altre somme. Ciò è chiaramente rimarcato dalla citata risposta ad interpello, che dunque ha il pregio di chiarire un dubbio interpretativo che potrebbe insorgere in non pochi contribuenti.
Concludendo, onde sgomberare il campo da ogni possibile dubbio, ribadiamo il principio di riferimento contenuto nella risposta ad interpello n. 323:
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