Tassazione pensione complementare: quali aliquote si applicano al momento della riscossione delle somme maturate?
Avere un Fondo pensione garantisce un importo aggiuntivo rispetto all’ordinario assegno previdenziale. Gli interessati hanno a disposizione due strade per accedere ai fondi versati negli anni: la rendita o il riscatto del capitale maturato. La scelta va effettuata sulla base delle esigenze del sottoscrittore, ma è fondamentale sottolineare che non ci sono differenze per quanto riguarda la tassazione.

Agli strumenti di pensione integrativa, infatti, si applica la tassazione agevolata del 15%, con la possibilità di ridurre l’aliquota impositiva a seconda degli anni di vita del Fondo pensione. Il denaro versato, inoltre, è deducibile fino a 5.164,57 euro all’anno. Ma quali sono i reali oneri fiscali che gravano su coloro che ricorrono alla pensione integrativa?
Come vengono tassati di Fondi pensione? Le regole per evitare brutte sorprese in caso di rendita o riscatto
Sia nel caso del riscatto del fondo integrativo (con pagamento dell’intera somma accumulata in un’unica soluzione) sia nel caso di rendita RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata) vige la tassazione del 15%. Tale aliquota opera in modo forfettario e separato solo sui redditi che derivano dal Fondo pensione.

La percentuale impositiva, tuttavia, può ridursi dopo un determinato periodo di tempo. In particolare, dopo 15 anni scende dello 0,3%, fino alla soglia massima di 6 punti percentuali, cioè fino al raggiungimento della tassazione agevolata del 9%.
In pratica, vengono avvantaggiati i contribuenti che decidono di mantenere in vita il Fondo pensione per il maggior numero di anni, perché solo in questo modo potranno ottenere una riduzione dell’imposizione fiscale costante. Occhio, però, perché per i Fondi aperti prima del 1° gennaio 2007 gli anni di iscrizioni vengono conteggiati entro la quota massima di 15. Ai Fondi che hanno meno di 5 anni di vita, invece, viene applicata la tassazione ordinaria fino al 23%.
Come abbiamo anticipato, anche nel caso in cui si scelga la pensione complementare sotto forma della RITA si ha diritto alla tassazione agevolata del 15% e, anche in tale ipotesi, è previsto il taglio dell’aliquota in base agli anni di sottoscrizione. Gli interessati, tuttavia, possono optare anche per la tassazione ordinaria, ai sensi dell’art. 11, comma 4, del Decreto Legislativo n. 252/2005.
Nell’ipotesi, infine, della rendita pensionistica integrativa, alle somme spettanti non può essere applicata la tassazione separata ma contribuiscono alla formazione del reddito ordinario. Di conseguenza, l’aliquota di tassazione varia a seconda della situazione reddituale del pensionato, a seconda dello scaglione IRPEF di appartenenza. In tal caso, quindi, potrebbe essere prevista una tassazione maggiore rispetto a quella del riscatto in capitale.