Oggi cerchiamo di capire cosa succede quando una moglie o un marito in comunione dei beni ricevono in eredità un immobile.
La domanda è ovvia: l’immobile ereditato entra automaticamente in regime di comunione dei beni e dunque appartiene ad entrambi i coniugi?
La comunione dei beni è un regime patrimoniale previsto dalla legge, che si applica automaticamente in mancanza di un accordo differente tra i coniugi, in cui tutti i beni acquistati durante il matrimonio da uno o entrambi i coniugi entrano a far parte di un patrimonio comune, diventando proprietà di entrambi al 50%. Esistono beni definiti “comuni immediati”, che rientrano nella comunione fin dal loro acquisto, e beni “comuni differiti” o “de residuo”, che entrano in comunione solo al momento dello scioglimento del matrimonio.
Riassumendo: tutti i beni mobili e immobili acquistati da uno o entrambi i coniugi dopo il matrimonio sono condivisi, anche se solo uno dei due ha partecipato all’acquisto. Le aziende costituite dopo il matrimonio e gestite da entrambi i coniugi rientrano nella comunione. I risparmi accantonati durante il matrimonio, nonché gli utili e i redditi derivanti dall’attività lavorativa separata, possono rientrare nella comunione (comunione differita) e verranno divisi al momento dello scioglimento del regime. Ma esistono dei beni esclusi, e qui torniamo al quesito iniziale.
I beni di cui ciascun coniuge era già proprietario prima del matrimonio, come case o auto, non entrano a far parte della comunione. E non solo.
La comunione dei beni è un regime patrimoniale previsto per legge, applicato automaticamente in Italia se i coniugi non scelgono diversamente, in cui i beni acquistati durante il matrimonio (e alcuni altri beni) diventano di proprietà comune e vengono divisi in parti uguali, ad esclusione dei beni personali, come quelli posseduti prima del matrimonio o ricevuti per successione o donazione. Appunto.
E veniamo alla questione eredità: i beni ricevuti per eredità o donazione rimangono di proprietà esclusiva del coniuge che li ha ricevuti. I beni che servono esclusivamente all’uso personale di un coniuge, come gli abiti, non fanno parte della comunione. I coniugi hanno il diritto di amministrare congiuntamente i beni comuni e il consenso di entrambi è necessario per disporre di questi, salvo alcuni atti di ordinaria amministrazione.
In caso di separazione, divorzio o morte di uno dei coniugi, la comunione viene sciolta e i beni comuni vengono divisi a metà.
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