Può succedere di essere ancora titolari della legge 104 scaduta, continuare a usufruire dei benefici, ma non ricevere nessuna convocazione da parte dell’INPS. Una situazione che crea dubbi, incertezze, paure. In molti casi, le prestazioni economiche e i permessi lavorativi vengono erogati normalmente, ma si vive col timore che qualcosa non sia regolare. È davvero possibile che tutto rimanga valido anche dopo la scadenza del verbale senza una nuova visita?
Nel tempo, le storie che emergono sono tante. Un dipendente continua a prendere i giorni di permesso previsti dalla legge 104 per assistere un genitore, ma la data indicata nel verbale per la revisione è passata da mesi.
Una madre percepisce l’indennità di accompagnamento per la figlia disabile, ma l’INPS non ha mai inviato nessuna nuova convocazione. In entrambi i casi, la domanda è la stessa: bisogna preoccuparsi? La risposta, per fortuna, è più rassicurante di quanto si pensi.
Quando la legge 104 o una prestazione di invalidità civile viene concessa con una data di revisione, l’INPS è tenuto a verificare se le condizioni che hanno giustificato quei benefici siano ancora presenti. La data indicata nel verbale, però, rappresenta solo una soglia temporale: non segna automaticamente la fine del diritto.
Secondo la normativa vigente, aggiornata a settembre 2025, è compito esclusivo dell’INPS inviare la convocazione per la visita di revisione. Fino a quando questo non avviene, le prestazioni restano attive, senza che l’interessato debba fare nulla. L’articolo 25, comma 6-bis del decreto-legge 90/2014 lo chiarisce: i benefici economici e non economici legati all’invalidità o alla legge 104 non decadono automaticamente alla scadenza indicata nel verbale, ma restano in vigore fino alla nuova visita.
Ciò vale anche per l’indennità di accompagnamento, per l’assegno mensile di assistenza e per i permessi lavorativi: non occorre fare richiesta né sollecitare l’Istituto. L’unico obbligo per l’interessato è quello di mantenere aggiornati i propri recapiti, per non rischiare di perdere eventuali comunicazioni future.
Quando finalmente l’INPS convoca per la visita di revisione, questa può avvenire in due modalità: in presenza oppure sugli atti. Nel secondo caso, si tratta di una valutazione basata sulla documentazione medica inviata tramite il portale INPS almeno 40 giorni prima della data prevista. Se i documenti risultano sufficienti, non serve alcuna visita fisica. In caso contrario, si viene convocati di persona.
Chi non si presenta alla visita o non invia la documentazione richiesta rischia la sospensione immediata del beneficio. L’INPS concede 90 giorni per presentare una giustificazione, ma se questa non viene accettata, la prestazione viene revocata definitivamente. Anche il solo mancato recapito della convocazione deve essere dimostrato con documentazione adeguata.
Il punto chiave, però, rimane sempre lo stesso: senza convocazione, nulla cambia. L’erogazione continua, la posizione resta valida, e non c’è alcun rischio di dover restituire quanto ricevuto. Questo sistema di tutela è stato introdotto per proteggere chi, pur avendo diritto, rischiava di essere penalizzato solo per inerzia amministrativa.
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