Lo scorso 29 aprile il Tribunale di Catania si è pronunciato: la nuova regola di giugno modifica la percezione dell’assegno di mantenimento.
Quando si tratta di famiglia, minori e successioni, non si scherza. La percezione dell’assegno di mantenimento segue meccanismi specifici, e proprio per questo, la possibilità di perderlo, è una condizione da considerare anche alla luce dei continui aggiornamenti giurisprudenziali. Il Tribunale di Catania, sez. I, con la sentenza del 29 aprile 2025, la n. 2306, conferma che non c’è assegno di mantenimento davanti la mancanza di disparità economica.

La questione trae origine dal caso di separazione di due coniugi che sono venuti a conoscenza del rigetto della domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento, dell’assegnazione della casa coniugale e di 3 auto alla moglie, la quale affermava di non aver mai lavorato per tutta la durata del matrimonio, e di avere una pensione sociale e una di invalidità di importo uguale a 480,00 euro.
Ma questa aveva omesso la produzione di documentazione fiscale comprovante il reddito percepito, evidenziando di essere comproprietaria insieme al coniuge di alcuni immobili acquisiti durante il matrimonio per la comunione dei beni.
Il Tribunale negava l’assegno di mantenimento per l’assenza di divario fra le posizioni economiche dei coniugi, i quali erano titolari di patrimoni analoghi, di pensioni similari nell’importo, e di immobili per quote uguali. Da qui, la delibera della non necessità di nessun squilibrio tra i due da legittimare l’assegno.
Tra i vari orientamenti giurisprudenziali che sono d’accordo ci sono diverse pronunce della Cassazione civile, sono: n. 20638/2004, n. 20256/2006, n. 8954/2010, n. 18618/2011 e la n. 605/2017, e le ordinanze del 23/06/2022, n. 20258e quella del 24/06/2019, n. 16809. Non ci sono pronunce difformi.
Come si è conclusa la vicenda?
Ecco come si può perdere il mantenimento con la nuova regola di giugno
Importante il principio di quantificazione e riconoscimento dell’assegno, tenendo conto del meccanismo di determinazione. La separazione in virtù dell’art. 156 c.c. non deve pregiudicare l’abbandono del coniuge più debole, il quale deve mantenere lo stesso tenore di vita della convivenza. Quindi, accertare il tenore di vita è importante, non solo dalla documentazione fiscale, ma riconoscendo a tutto tondo le necessità delle persone coinvolte.

Cosa si evince? Che l’obbligazione del mantenimento ha la stessa natura dell’art. 143 c.c., regola primaria del vincolo matrimoniale, per cui la condizione giuridica è la stessa di quella che sussiste nel matrimonio, anche se modificata dal mantenimento. Nella separazione non viene meno il matrimonio, ma solo l’eliminazione dei vincoli di natura personale di coabitazione, fedeltà e collaborazione.
L’obbligo di contribuzione permane, trasformandosi in obbligo di somministrazione del mantenimento, sempre che ci siano i presupposti dell’art. 156 c.c.. Nel divorzio, cade il vincolo matrimoniale, e subentra il principio di autoresponsabilità dei coniugi, rendendo plausibile e coerente la discontinuità tra le obbligazioni matrimoniali e post.
Sulla base di ciò e dell’art. 156 c.c., c’è il rigetto della domanda, perché la donna aveva una condizione economica simile a quella del marito e anche immobili in comproprietà con lui. Non c’è dislivello, ma una condizione di parità.