Per ristrutturare il bagno serve sempre la CILA. Il Decreto Salva Casa ha introdotto un’importante novità.
Per effettuare particolari interventi di ristrutturazione, è necessario presentare apposite certificazioni, come la CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata). Si tratta di una documentazione richiesta per i lavori di manutenzione straordinaria su parti non strutturali degli immobili e che va stilata da un apposito tecnico (geometra, ingegnere o architetto).

Rientrano tra i lavori che richiedono la CILA quelli per la realizzazione o la modifica dei servizi igienico-sanitari e tecnologici. Ma, quindi, ristrutturare il bagno di casa rientra nella manutenzione straordinaria che richiede la CILA oppure in quella ordinaria per la quale non servono permessi? In realtà, la risposta non è semplice.
Ristrutturazione bagno: differenza tra manutenzione ordinaria e straordinaria
La ristrutturazione del bagno può essere inserita sia nella categoria della manutenzione ordinaria sia in quella straordinaria, in base ai lavori effettivi che dovranno essere compiuti. Tra l’altro, il Decreto Salva Casa ha apportato delle modifiche alla normativa.

La manutenzione ordinaria consiste nei lavori di riparazione, rinnovo e sostituzione delle finiture degli immobili e in quelli che sono fondamentali per la funzionalità degli impianti tecnologici esistenti. Per questa categoria di interventi non servono particolari permessi al Comune. Per quanto riguarda il bagno, vi rientrano:
- la sostituzione dei sanitari;
- il rinnovo della pavimentazione e dei rivestimenti;
- la riparazione degli impianti senza modifiche importanti;
- la verniciatura;
- i lavori relativi all’arredo.
La manutenzione straordinaria, invece, è quella che prevede interventi importanti, che incidono in modo sostanziale sulla struttura o sugli impianti dell’immobile. Questi lavori necessitano della CILA. Per quanto riguarda il bagno, gli interventi di manutenzione straordinaria sono quelli che prevedono:
- la modifica o lo spostamento delle pareti;
- il rinnovo assoluto dell’impianto idraulico e quello elettrico;
- il rifacimento ex novo dell’impianto idraulico e di quello elettrico;
- i nuovi punti luce o le prese elettriche;
- la sostituzione delle tubature.
Quando bisogna chiedere la CILA?
Nel caso in cui si intenda ristrutturare il bagno, ma senza spostare muri, allora si tratta di un intervento di manutenzione ordinaria, che non richiede la presentazione di alcun documento specifico. Via libera, dunque, al cambio delle piastrelle e a riparazioni e sostituzioni di singoli pezzi degli impianti principali.
Se, invece, gli interventi di ristrutturazione si presentano più complessi, allora è necessario presentare la CILA al Comune, stilata da un tecnico abilitato. Con il Decreto Salva Casa, tuttavia, è stato previsto il cd. silenzio assenso in tema di ristrutturazione edilizia; in pratica, in seguito alla presentazione della CILA, se entro 30 giorni non vengono avanzate obiezioni, allora il proprietario è legittimato a iniziare i lavori.
Ricordiamo, infine, che le spese per la CILA sono sempre detraibili, dunque, anche quelle che riguardano la ristrutturazione del bagno.