Nel Modello 730/2025 vanno inseriti anche i dati patrimoniali. Tra le voci, bisogna indicare i Buoni Fruttiferi Postali? Ecco la verità.
I Buoni Fruttiferi Postali rientrano tra gli strumenti finanziari maggiormente amati dagli italiani. Sono facilmente sottoscrivibili, sono assistiti dalla garanzia dello Stato e godono della tassazione agevolata al 12,50%.

Tra i titolari di Buoni Postali, uno dei dubbi più ricorrente è quello relativo alla loro eventuale menzione in Dichiarazione dei Redditi, tramite Modello 730 oppure Modello Redditi PF. Vanno indicati o meno? Tale questione scatena spesso perplessità perché ci sono delle regole ben precise, con eccezioni e deroghe.
Buoni Fruttiferi Postali nel 730/2025: le regole per evitare sanzioni fiscali
I Buoni Fruttiferi Postali, al pari degli altri strumenti di investimento come i libretti, non vanno inseriti nella Dichiarazione dei Redditi, perché sono già tassati alla fonte (da Poste Italiane/Cassa Deposito Prestiti). In pratica, non sono redditi imponibili IRPEF, in quanto gli interessi maturati sono soggetti a tassazione separata.

Nel Modello 730 o nel Modello Redditi PF, dunque, vanno inseriti solo i redditi da lavoro e assimilati (come quelli da pensione) a cui, al contrario, si applica l’IRPEF ordinaria e per i quali i contribuenti pagano un acconto sotto forma di trattenuta ogni mese (con conguaglio successivo nella Dichiarazione dei Redditi). Vanno, inoltre, inseriti, i redditi da capitale e da immobili.
In particolare, sugli interessi dei Buoni Fruttiferi Postali viene applicata la tassazione agevolata del 12,50%, ai sensi del Decreto Legislativo n. 239/1996. I Buoni Fruttiferi Postali di valore fino a 5 mila euro, inoltre, sono esenti dall’imposta di bollo.
In relazione, invece, alle altre tipologie di investimenti (come le azioni e i dividendi esteri), le regole sono differenti. Vanno, infatti, specificati nella Dichiarazione dei Redditi e sono soggetti a tassazione con aliquote variabili. Ad esempio, ai dividendi esteri senza intermediazione si applica un’imposta sostitutiva del 26%.
Buoni Fruttiferi Postali e ISEE: quando vanno inseriti? La novità in aiuto delle famiglie
Un discorso differente è quello che riguarda l’inserimento dei Buoni Fruttiferi Postali e degli strumenti finanziari di deposito e risparmio nella Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini del calcolo dell’ISEE. I Buoni Postali, infatti, vanno inseriti nell’ISEE, nella sezione che riguarda il patrimonio immobiliare.
Da quest’anno, tuttavia, è intervenuta un’importantissima modifica: tutti i titoli di Stato (come BTP e BOT), i Buoni Fruttiferi Postali e i libretti di risparmio postale di importo massimo fino a 50 mila euro sono esclusi dal calcolo dell’ISEE. La novità rappresenta una grande opportunità per le famiglie, perché, con l’abbassamento della soglia, potranno accedere a una serie di bonus, agevolazioni e vantaggi economici e fiscali aggiuntivi.