L’AdE concede ai contribuenti la possibilità di inviare istanza di autotutela. Cosa succede se si invia a un ufficio non competente?
Uno dei principali diritti di cui godono i contribuenti è la possibilità di presentare istanza di autotutela nelle ipotesi di errore commesso dall’Ente nello svolgimento delle sue funzioni di accertatore fiscale. Si tratta di un vantaggio non indifferente, visto che consente la correzione delle irregolarità senza ricorrere a procedimenti giudiziari.

Il Modello per la richiesta di autotutela va inoltrato tramite PEC alla Direzione provinciale territorialmente competente in base al domicilio fiscale del contribuente; alla domanda va apposta la firma digitale dal richiedente oppure dall’intermediario incaricato ad effettuare tale adempimento. Ma cosa succede nel caso in cui l’istanza venga inviata a una struttura non competente? L’Agenzia delle Entrate è intervenuta per chiarire il dubbio.
Istanza di autotutela Agenzia delle Entrate: cosa succede in caso di invio a ufficio non competente?
Se il contribuente invia, per errore, l’istanza di autotutela a una struttura non competente, quest’ultima dovrà immediatamente trasmetterla all’ufficio competente, dandone notizia al contribuente all’indirizzo specificato nella domanda oppure, se non indicato, a quello corrispondente al domicilio fiscale nell’Anagrafe Tributaria. Tale principio è espresso nella Circolare n.21/2024 dell’Agenzia delle Entrate.

Di conseguenza, la richiesta, anche se inviata a un ufficio non competente, va considerata valida per evitare la decadenza del termine annuale stabilito dal comma 2 dell’art. 10-quater dello Statuto dei Diritti del Contribuente. Tra le ipotesi più frequenti che portano all’istanza in autotutela ci sono: la mancanza di documentazione sanata dal contribuente, la doppia imposizione, l’errore di persona, l’errore logico o di calcolo, l’errore sul presupposto dell’imposta, il diritto a benefici non applicati dall’Agenzia delle Entrate.
Il motivo per il quale è previsto tale meccanismo è specificato dallo stesso Ente, nella Risoluzione n. 65 del 2020, relativa all’erogazione di contributi a fondo perduto ai sensi dell’art. 25 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 di ammontare inferiore a quello spettante, a causa di errori compiuti dagli utenti e riscontrati dopo il pagamento della somma.
È compito delle Direzioni provinciali dell’Agenzia delle Entrate esaminare le domande di autotutela, analizzare le ragioni apportate dagli utenti, verificare i dati contabili e controllarli con quelli dell’Anagrafe Tributaria.
Se vengono riscontrate irregolarità, l’ufficio può compiere ulteriori attività istruttorie ed eventualmente irrogare le sanzioni amministrative e penali al richiedente o all’intermediario che ha inviato l’istanza. Se, invece, dall’accertamento non emergono problemi, viene disposta la correzione dell’errore.