Non c’è via libera per chi non adempie ai dettami del Fisco, novità e rischi in breve.
Nessun inadempiente sfugge al controllo del Fisco, l’amministrazione finanziaria pone controlli sempre più stringenti dalle ultime novità. Si corrono rischi inaspettati davanti l’ultima pronuncia in merito al contenzioso tributario. L’Ordinanza n. 9911 del 16 aprile 2025 mette in chiaro i seguenti punti.
Primo e secondo grado, non si sfugge. L’amministrazione finanziaria può riproporre in secondo grado, le stesse ragioni trattate in primo grado, in merito alla questione di legittimità del proprio operato.
La questione riguarda il contenzioso tributario. Il fatto tratta la possibilità del Fisco nel riproporre in appello le motivazioni poste alla base della principale impugnazione del provvedimento impositivo da parte della controparte, appunto il contribuente, in relazione alla legittimità dell’accertamento dell’Amministrazione finanziaria.
Ciò in contrapposizione alle argomentazioni poste dal giudice di Primo grado. Si assolve l’onere di impugnazione imposto dall’art. 53 del DLGS n. 546 del ’92, nel caso in cui il dissenso investa la decisione nella sua totalità, o comunque quando l’interpretazione dell’atto di gravame, determinino in maniere inequivoca, anche implicitamente, i motivi di censura.
Questo secondo quanto espresso in Cassazione con sentenze n. 7369 del 2017, n. 6302 del 2022, e n. 1030 del 2024.
A questo punto, bisogna cogliere nel dettaglio come diventi sempre più stringente la materia inerente il contenzioso e il processo tributario. Questo poiché dalle ultime novità si evince proprio quanto consentito e gli aspetti invece negati con tanto di rischi, il tutto in seguito agli ultimi aggiornamenti del Fisco.
Radicalmente si sostiene che davanti il contenzioso tributario, il fatto che nel giudizio di primo grado l’amministrazione finanziaria non abbia preso posizione anche davanti motivi avversi e subordinati, non concerne l’ammissione delle affermazioni che li potrebbero sostanziare.
Né tantomeno ciò determina il restringimento del Thema Deciendum ai soli motivi contestati, posto il fatto che la richiesta di rigetto della domanda del contribuente, consenta all’Ufficio impositivo di scegliere nel prosieguo del giudizio, ulteriori argomentazioni difensive da opporre a domande avversarie.
Per Thema Deciendum s’intende il cuore della controversia, per dire che non muta. Elemento sostanziale che funge da determinazione finale.
Ciò dal momento in cui le questioni dedotte principalmente siano state rigettate, secondo sentenza n. 7789/2006 della Cassazione. Questo l’appunto del Presidente Lenoci Valentino in merito alla questione.
Analizzata la materia di contenzioso tributario, da questi elementi si arriva alla conclusione finora riportata.
Per cui, si specifica infine che nel processo tributario, l’onere d’impugnazione specifica dell’art. 53 del DLGS n. 546/1992, permette al Fisco di limitarsi semplicemente a ribadire e riproporre in secondo grado, le ragioni dedotte in primo, a sostegno della legittimità del proprio operato.
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