Essere licenziati due volte in un colpo solo o quasi, sembra impossibile eppure può succedere. Parola di Corte di Cassazione.
Doppio licenziamento allo stesso dipendente: ma come è possibile? Una storia vera e una sentenza della Corte di Cassazione che legittima la decisione del datore di lavoro.
“Possono essere irrogati due distinti licenziamenti a fronte di due diversi illeciti disciplinari, anche qualora il secondo sia stato comunicato dopo la cessazione del rapporto di lavoro e dunque successivamente al primo licenziamento”: questa la sentenza del Tribunale di Ancona datata 29 marzo 2025. Dunque se un lavoratore è già stato allontanato dall’azienda una prima volta, può essere licenziato una seconda anche se non è mai rientrato magari in seguito ad un ricorso vinto. Purché le motivazioni siano diverse.
Tutto nasce da un fatto realmente accaduto. Un doppio licenziamento per giusta causa comminato da un’azienda ad un proprio dipendente. Nel primo caso il lavoratore avrebbe condotto atti di insubordinazione nei confronti del superiore e ha abbandonato il posto di lavoro, nel secondo l’accusa era di ammanchi di cassa e secondo l’azienda il denaro era stato sottratto dallo stesso dipendente.
Il dipendente è stato licenziato prima in data 10 novembre 2023 e, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, lo stesso è stato destinatario di “una seconda contestazione che portava ad un nuovo atto di recesso comminato in data 28.11.2023”.
Il lavoratore ha tentato di impugnare il licenziamento sostenendo che il primo licenziamento fosse illegittimo “per insussistenza del fatto contestato inerente all’insubordinazione nei confronti del titolare e l’abbandono del posto di lavoro” e il secondo licenziamento fosse illegittimo “in quanto il potere disciplinare dell’azienda si era consumato all’atto del primo licenziamento”. La parola finale spettava alla Corte di Cassazione. In sostanza, ha dichiarato l’ammissibilità del doppio licenziamento da parte del datore di lavoro, perché il secondo licenziamento si è basato su un motivo diverso, sopravvenuto o non conosciuto dallo stesso datore di lavoro all’atto del primo licenziamento.
La Cassazione ha di fatto ribadito le sue stesse vecchie pronunce secondo cui, ove il datore di lavoro abbia intimato al lavoratore un licenziamento individuale, deve ritenersi ammissibile una successiva comunicazione di recesso dal rapporto. Possono dunque essere irrogati due distinti licenziamenti a fronte di due diversi illeciti disciplinari, anche qualora il secondo sia stato comunicato dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
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