La sentenza del Tribunale di Ancona, la n.864/2025, conferma la nuova gestione: lasci casa con una raccomandata.
Altro che “comodato a tempo indeterminato”, l’ultima risoluzione rende il comodatario padrone di niente dato che il proprietario di casa può fare in modo che questo la lasci con una semplicissima raccomandata. Spiegazione del caso ed elementi innovativi.
La sentenza dello scorso 13 maggio chiarisce l’importanza del “termine specifico” nel contratto, perché se questo elemento non è presente, il comodante può richiedere quando vuole, l’immobile. Lo dice la legge, per il comodatario ci sono escamotage che lo salvino?
Diciamo che la soluzione è tutto, meno che florida. Perché se questi non lascia l’immobile entro i termini, è un occupante abusivo!
L’analisi di una vicenda concreta, aiuta a comprendere. Un cittadino italiano residente all’Estero per questioni di lavoro, una volta tornato alla Madrepatria Italia, chiede alla persona ospitata nella sua casa in comodato gratuito, di andare via. Una comunicazione posta in essere mediante raccomandata, con tanto di termine per il rilascio.
L’avviso è arrivato regolarmente, ma il comodatario ha risposto “picche”, cioè non ha proprio risposto alla comunicazione, né tantomeno ha lasciato l’immobile. Allora, è più che logico pensare al ricorso in giudizio del comodante, ex art. 447-bis c.p.c..
Come se non bastasse, il comodatario non si costituiva e il giudizio, nonostante la regolarità della notifica e della comunicazione.
Com’è stato risolto il caso? Chi ha ragione tra i due? La sentenza è chiara, perché ci sono i presupposti di legge per la risoluzione che segue.
Se non c’è una scadenza contrattuale o di un uso ben definito, il comodato si può definire come “indeterminato”. Di contro, è revocabile in qualsiasi momento mediante la modalità presentate da parte del proprietario dell’immobile. Ciò ai sensi dell’art. 1810 c.c..
Il Tribunale aggiunge anche che il comodato che non presenta termini o uso specifico, si definisce come un contratto “precario”, poiché ne mancano gli elementi. Quindi, si conferma la posizione di sfavore che la giurisprudenza italiana riconosce ai contratti a titolo gratuito.
Succede che il comodatario deve restituire, altrimenti si ha un’occupazione “sine titulo”, diventa abusivo! Non può contestare in nessun modo, ammenoché non dimostri un titolo diverso e valido. Ma senza ciò, il Giudice conferma la condanna di rilascio con tanto di pagamento delle spese.
Questa decisione è una conferma importante che punisce chi occupa senza titolo, generalmente nelle situazioni in cui la casa è concessa in comodato gratuito. Per fare venire meno un comodato senza termine, basta che il comodante trasmetta una comunicazione formale nella quale dichiara la cessazione del rapporto di comodato e fissa così i termini di rilascio.
Infine, se non avviene quanto richiesto, si agisce in via giudiziale.
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