La Cassazione non lascia margine di dubbio, il prezzo dei vestiti deve essere chiaro, ecco cosa si rischia.
Nessun gioco, ma una condizione serissima, per la Cassazione i prezzi dei prodotti in vendita devono essere trasparenti nella sostanza e della formula. Non ci possono essere cartellini nascosti, nemmeno per le griffe.

I commercianti devono rispettare un’adeguata condotta. Un abito, una borsa o qualsiasi altro oggetto, deve avere il prezzo visibile. Questo significa che non si deve partire alla ricerca del cartellino tra tasche, cerniere e le pieghe.
La Cassazione lo conferma con la sentenza n. 14826 che pone un punto fermo sulla questione di visibilità dei prezzi dei negozi, respingendo il ricorso di una casa di moda famosissima.
La casa di moda in questione, era stata multata per 1032 euro da parte della Guardia di Finanza, proprio per l’accusa di aver esposto dei prodotti con un prezzo non chiaramente leggibile. Per la Suprema Corte il cartellino deve essere ben visibile al consumatore, senza possibilità di essere celato. Ciò conferma l’importanza della trasparenza nell’avere anche un’informazione chiara e immediata.
All’inizio, il Tribunale di Ferrara aveva accolto l’opposizione delle casa di moda, ritenendo che i prodotti avessero comunque il cartellino all’interno del capo. Quindi, nessun diritto di informazione era stato leso. Alla fine però la decisione in appello è mutata a favore del Comune. Poiché i cartellini, nonostante attaccati ai capi, non erano “visibili”, ponendo in essere la violazione dell’art. 14 del Decreto Legislativo 114/1998.
Precedente normativo, come il prezzo dei vestiti deve essere chiaro
La casa di moda ha fatto ricorso in Cassazione difendendosi con il fatto che il commerciante sarebbe libero di scegliere il mezzo e il posizionamento stesso del cartellino. Nel settore moda questi non sono l’attrattiva principale, rispetto invece alla notorietà del brand, il prodotto e la cura del negozio e del suo personale. Ma nel respingere la doglianza, la seconda sezione civile della Cassazione, ricorda un aspetto importante.

Il cartellino era posto all’interno della borsa, in una cerniera, quindi non visibile chiaramente. Questo perché per la Corte leggibilità e visibilità non sono sinonimi, ma l’una la conseguenza dell’altra, devono essere rispettate entrambe.
Anche il terzo comma dell’articolo 14 del Dlgs 114/1998 è stato utilizzato come precedente. Questo riguarda la vendita “a libero servizio” , cioè il sistema “self service“, in cui il cliente sceglie e preleva i prodotti in autonomia, come al supermercato. La Cassazione ha sottolineato che l’uso della suddetta normativa non deve escludere la corretta informazione per il consumatore.
Questi non deve, per conoscere il prezzo di un capo, “estrarre” un cartellino nascosto. La Corte ha richiamato un secondo precedente risalente a vent’anni fa, mediante sentenza n. 3115/2005. Per cui, un prezzo posto sotto l’oggetto è da considerarsi “nascosto”. Anche se ben leggibile dopo, deve essere visionabile senza dover ricorrere alla caccia al tesoro!