Bisogna conoscere la nuova normativa su IMU e casa assegnata in separazione, altrimenti si perde tutto.
L’oggetto della controversia che ha portato all’innovativa decisione, è stato l’avviso di accertamento in atti con cui il Comune di Basiglio liquidava le imposte IMU e TASI nel 2017, dopo separazione coniugale, su immobili posseduti dalla contribuente nel territorio, negandone l’agevolazione per la prima casa, dato che dal 2000 la stessa era residente a Genova.

La diatriba riguarda l’esenzione dall’IMU per il 2017 sull’immobile assegnato dopo separazione, e di cui il Comune ha richiesto il pagamento dato che la contribuente non vi risiedeva anagraficamente. Questa nemmeno dimorava abitualmente nella casa.
La mancanza dei suddetti requisiti le farebbe perdere di diritto l’esenzione dell’imposta.
Di contro, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado aveva accolto il ricorso della contribuente, poiché sarebbe bastato il provvedimento di assegnazione. Ma la Corte ha ribaltato tutto ai sensi dell’art. 1, comma 707, della Legge n. 147/2013, per cui l’esenzione spetta solo se l’assegnatario risiede stabilmente nella casa.
Ha richiamato anche la sentenza n.209/2022 della Corte Costituzionale, la quale ribadisce che solo il diritto di abitazione non basta per avere l’agevolazione!
Confermato che la contribuente risiedeva in altro Comune, la Suprema Corte sostiene il pagamento dell’IMU. La contribuente come può difendersi per fare valere i suoi diritti?
Ragioni della decisione, cosa implica la normativa per IMU e casa assegnata in separazione
Quali gli elementi normativi per determinare la decisione? Si parla di violazioni e di requisiti imprescindibili che bisogna conoscere proprio per non cadere in un errore simile.

Il primo motivo di impugnazione il Comune lo ha ripreso dall’art. 360 primo comma, numero 4, c.p.p., in violazione degli artt. 36 DLGS. n. 546/1992, 132 c.p.c. e 111, sesto comma, Cost., denunciando il difetto di motivazione di istruttoria della sentenza impugnata.
In particolare, l’accoglimento delle contestazioni della contribuente senza aver considerato le argomentazioni del Comune, dato che la stessa non vi era nemmeno residente dal 2000. Il Comune si è avverso alla Corte Territoriale perché ha offerto una mera motivazione, ed ha respinto il motivo di ricorso.
Nessun elemento normativo fa pensare a una ipotesi di esenzione, non ce ne sono i presupposti. L’art. 1, comma 707, della legge n. 147/2013 concerne la specialità della sola traslazione della soggettività passiva dell’IMU dal proprietario del bene all’assegnatario dell’alloggio, restando impregiudicata la situazione oggettiva della residenza anagrafica e dimora abituale.
Le normative sull’agevolazione hanno una stretta interpretazione, la quale non consente applicazioni estensive e non riconducibili al significato letterale. Lo ribadiscono diverse sentenze, Cass. sez. 5, 11 ottobre 2017, n. 23833; Cass. sez. 6-5, ord. 3 febbraio 2017, n. 3011.
Alla luce di ciò si afferma che il diritto all’esenzione dell’IMU su casa assegnata in separazione deriva dal fatto di avere residenza anagrafica e dimora abituale nella suddetta abitazione. Quindi, la sentenza impugnata è stata cassata e non occorrendo ulteriori accertamenti, si è respinto il ricorso della contribuente.