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Economia e Finanza

IMU e seconde case tra coniugi: quando l’esenzione sembra possibile ma non lo è

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Vivere in una casa senza esserne proprietari non basta per evitare l’IMU. Il tema della seconda casa abitata da coniuge e figlio torna spesso al centro dei dubbi fiscali, soprattutto dopo le recenti aperture giurisprudenziali sulla doppia esenzione. Ma le regole restano più rigide di quanto si pensi.

L’IMU, imposta municipale propria, continua a generare incertezze nei casi familiari più complessi. Coniugi con residenze separate, abitazioni diverse, figli conviventi e un solo proprietario rappresentano una combinazione frequente, ma non sempre favorevole dal punto di vista fiscale.

IMU e seconde case tra coniugi: quando l’esenzione sembra possibile ma non lo è (Trading.it)

La distinzione tra prima casa e seconda casa, il concetto di soggetto passivo d’imposta e il ruolo della residenza anagrafica diventano decisivi. Anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 209 del 2022, spesso richiamata, non si applica automaticamente a tutte le situazioni. Capire quando scatta davvero l’esenzione IMU richiede attenzione ai dettagli giuridici e patrimoniali.

Seconda casa abitata dal coniuge: quando l’IMU resta dovuta

L’IMU colpisce il possesso dell’immobile, non la semplice occupazione. Questo principio resta centrale anche nei rapporti familiari. Nel caso in cui una seconda casa risulti intestata esclusivamente a uno dei coniugi, l’imposta resta dovuta come seconda abitazione, anche se nell’immobile vivono stabilmente l’altro coniuge e il figlio.

La presenza della dimora abituale e della residenza del coniuge non proprietario non incide sull’obbligo fiscale. Conta solo chi possiede l’immobile. Se moglie e marito non risultano comproprietari della casa in cui ciascuno vive, l’esenzione IMU prima casa non può estendersi automaticamente a entrambi gli immobili.

Il tema della doppia esenzione IMU per coniugi con residenza separata trova fondamento nella sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022, che ha dichiarato illegittime alcune parti dell’articolo 13 del Decreto Legge 201/2011. Prima di questa pronuncia, la normativa consentiva l’esenzione IMU per una sola abitazione. La Corte ha invece riconosciuto il diritto all’esenzione su due immobili, ma solo a precise condizioni.

La decisione si riferisce ai casi in cui entrambi i coniugi risultano proprietari o comproprietari delle abitazioni in cui vivono separatamente e in cui hanno stabilito residenza anagrafica e dimora abituale. La Corte ha motivato questa scelta richiamando l’evoluzione sociale, la mobilità lavorativa e la possibilità che i coniugi vivano in luoghi diversi senza interrompere la comunione familiare.

Nel caso in cui un solo coniuge possieda entrambi gli immobili, la sentenza non produce effetti. L’unico proprietario resta l’unico soggetto passivo IMU, e uno solo degli immobili può beneficiare dell’esenzione come abitazione principale. L’altro viene trattato fiscalmente come seconda casa, anche se ospita il coniuge e il figlio.

In concreto, quindi, se la moglie è proprietaria sia della prima casa in cui vive sia della seconda casa in cui risiedono il marito e il figlio, l’IMU sulla seconda abitazione resta dovuta. La recente giurisprudenza non modifica questo esito, perché il presupposto della titolarità dell’immobile rimane centrale e insuperabile.

La distinzione tra uso dell’immobile e proprietà continua a rappresentare il confine decisivo tra esenzione e tassazione. Un confine che, nonostante le aperture della Corte Costituzionale, resta ben tracciato nelle situazioni in cui il patrimonio immobiliare fa capo a un solo componente della famiglia.

Angelina Tortora

Giornalista pubblicista iscritta all'Ordine dei Giornalisti della Campania, ragioniera commercialista iscritta all'ordine dei Revisori Legali. Si occupa di tematiche fiscali e previdenziali. Aiuta il lettore nel disbrigo delle pratiche, dalle più semplici alle più complesse. Direttrice della testata giornalistica InformazioneOggi.it, impegnata in vari progetti editoriali e sociali. Profilo Linkedin

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