Anche chi ha carriere discontinue o un lavoro part-time può andare in pensione in anticipo, ma deve rispettare un preciso requisito.
Nel nostro sistema previdenziale c’è una particolare misura (prorogata fino al prossimo 31 dicembre) che consente l’accesso alla pensione anticipata anche a coloro che rientrano in determinate categorie e che, per varie ragioni, non possono contare su carriere lavorative continue.

Si tratta dell’APE Sociale, lo strumento di flessibilità che permette, tramite l’erogazione di un’indennità da parte dell’INPS, il pensionamento ai soggetti che hanno un’età anagrafica di almeno 63 anni e 5 mesi e un’età contributiva di 30 o 36 anni. Possono beneficiarne: i caregivers, gli invalidi civili al 74%, i disoccupati che hanno smesso di percepire le relative indennità di disoccupazione (ad esempio, NASpI e DIS-COLL), i lavoratori addetti a mansioni gravose. In particolare, in molti si chiedono se la misura spetti anche ai disoccupati che hanno perso il lavoro per scadenza del contratto a termine. Chiariamo cosa stabilisce la legge.
APE Sociale per lavoratori con contratto a termine e part-time: quando si ha diritto all’agevolazione?
Tra i beneficiari dell’APE Sociale ci sono anche i soggetti che si trovano in stato di disoccupazione a causa della scadenza del contratto a termine. Al riguardo, la Circolare INPS n. 34/2018 prevede che è necessario aver svolto un’attività di lavoro dipendente per almeno 18 mesi nei 36 mesi antecedenti la fine del rapporto di lavoro.

Questo periodo, inoltre, si determina a ritroso, dalla data di scadenza dell’ultimo rapporto di lavoro a tempo determinato compiuto. In pratica, per accedere all’APE Sociale e andare in pensione in anticipo, il disoccupato deve risultare assunto con contratto di lavoro dipendente per almeno 18 mesi, nei tre anni antecedenti la scadenza dell’ultimo contratto a termine.
Ma l’agevolazione spetta anche ai titolari di contratti di lavoro part-time? La normativa vigente non prevede specifiche limitazioni relative alla modalità di calcolo. Di conseguenza, anche i periodi di lavoro part-time vanno contati per intero. L’elemento fondamentale ai fini della valutazione della sussistenza dei requisiti, infatti, è la durata del contratto di lavoro a termine e non l’ammontare delle ore giornaliere.
Ricordiamo, infine, che i 18 mesi di lavoro a termine per l’accesso all’APE Sociale possono anche non essere continuativi; se, quindi, il disoccupato, nell’arco dei tre anni ha stipulato differenti contratti di lavoro a tempo determinato e, nel mentre, ha avuto periodi di inattività, è sufficiente che abbia collezionato nel complesso i 18 mesi, anche in maniera frazionata.