I lavoratori precoci possono andare in pensione a prescindere dall’età anagrafica. Cosa cambia per il personale scolastico?
Anche i lavoratori del settore scolastico possono accedere alla pensione anticipata riservata ai lavoratori precoci, ossia coloro che hanno maturato 41 anni di anzianità contributiva e che hanno almeno 12 mesi di contribuzione prima del compimento del diciannovesimo anno di età.

Devono, però, rientrare nelle categorie specificate dalla normativa vigente, cioè: disoccupati che hanno smesso di percepire l’indennità di disoccupazione da almeno tre mesi, invalidi almeno al 74% e caregivers, da almeno sei mesi, di un familiare disabile grave.
Ma il personale scolastico deve considerare anche un altro elemento: la data di presentazione delle dimissioni. Questi lavoratori, infatti, possono andare in pensione solo al termine dell’anno scolastico. Ma cosa succede se si dimettono in un altro momento?
Pensione precoce e riconoscimento del diritto in caso di contribuzione figurativa: l’errore fatale
I lavoratori scolastici che presentano le dimissioni prima della fine dell’anno scolastico, dovranno ugualmente aspettare il 1° settembre per la decorrenza della pensione. Un caso particolare è quello in cui si trovano i dipendenti che hanno bisogno del riconoscimento dei contributi figurativi per periodi in cui non è stata prestata attività lavorativa (ad esempio, la maternità obbligatoria).

In quest’ipotesi, infatti, è necessario attendere le apposite certificazioni INPS e, se l’Istituto di Previdenza non le emette entro le tempistiche stabilite, bisogna chiedere spiegazioni sulla lavorazione della pratica. Chi si dimette prima dell’approvazione definitiva della domanda di pensione precoce, rischia di perdere l’impiego e, in caso di diniego del riconoscimento del diritto al pensionamento anticipato, di non poter più maturare i requisiti richiesti.
Domanda di pensione anticipata: come si presenta?
Ricordiamo che, per usufruire della pensione anticipata come lavoratore precoce, è necessario inviare apposita richiesta all’INPS, entro il 1° marzo di ogni anno, affinché l’Ente riconosca tale requisito. Solo dopo la verifica, i lavoratori possono presentare la domanda di pensione vera e propria.
Nel caso in cui non venga rispettata la data del 1° marzo, è consentito provvedere non oltre il 30 novembre, nel caso in cui ci siano risorse finanziarie residue. L’istanza va inoltrata telematicamente al sito dell’INPS oppure chiamando il Contact Center al numero 803.164 (gratuito da rete fissa) o 06.164.164 (da rete mobile) o rivolgendosi a un Patronato. La pensione anticipata per i lavoratori precoci, infine, non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo prodotti per il periodo di anticipo rispetto alla maturazione dell’età per la pensione di vecchiaia.