Incidente stradale: non hai diritto ad un centesimo se commetti questo errore

La Cassazione annulla una sentenza, lo conferma l’ordinanza n. 29890/2025 sull’incidente stradale.

Si parla di responsabilità nell’incidente stradale, la Cassazione annulla una sentenza con l’ordinanza n. 20890/2025 e aggiorna la disciplina. Ciò è successo in vista della mancata citazione in giudizio del proprietario del mezzo coinvolto nel sinistro, ecco cosa sapere per non commettere errori.

sfondo incidente stradale e tondo con banconote euro e X
Incidente stradale: non hai diritto ad un centesimo se commetti questo errore- Trading.it

Nel caso, la vittima aveva subito delle lesioni, e aveva di conseguenza citato in giudizio solo la compagnia assicurativa, senza menzionare il proprietario e conducente della moto sulla quale stava viaggiando. Sembra un dettaglio, ma in realtà determina le conseguenze dell’annullamento del risarcimento del soggetto. Un cavillo di legge? Ecco com’è stato applicato

Lo snodo cruciale della sentenza è riposto nel “principio del litisconsorzio necessario”, in cui la Cassazione ha ribadito che davanti le cause del risarcimento danni da sinistro, il proprietario del veicolo assicurato deve essere sempre chiamato in causa come parte necessaria, anche se l’azione è promossa direttamente contro l’assicuratore.

Omettere questa citazione è un vizio così tanto grave da comportare l’annullamento della sentenza, e il rinvio conseguente della causa al primo grado, per il integrare il contraddittorio.

Tutti i danni del caso, cosa cambia sul tema: incidente stradale, no risarcimento

Ma cosa cambia sostanzialmente sul tema? Che ci sono meno possibilità di “ingannare” il sistema, agendo in maniera totalmente trasparente. Inoltre, le possibilità di risarcimento non sono affatto così tante, ma bisogna rientrarvi appieno.

auto incidentate
Tutti i danni del caso, cosa cambia sul tema: incidente stradale, no risarcimento- Trading.it

Come già accennato nel paragrafo precedente, è bene sapere che la vicenda ha avuto inizio con una richiesta di risarcimento da parte della vittima del sinistro sopra descritto, che appunto dopo il fatto accaduto, riteneva insufficiente l’importo liquidato dall’assicurazione. Una contestazione che non ha avuto l’esito sperato, ovvero del risarcimento. Perché da qui, la Cassazione stessa ha rilevato anche un’altra incongruenza nella sentenza di merito.

I giudici avevano escluso i danni al ginocchio lamentati dalla vittima, basandosi su una CCTU che aveva considerato solo il rachide cervicale, ignorando la documentazione medica che invece descriveva dettagliatamente altre lesioni specifiche. Si sta parlando di un trauma distorsivo contusivo e al danno al legamento crociato anteriore.

Di conseguenza, da questa analisi si evince che la “sentenza sia stata resa nulla per omessa pronuncia” su un punto fondamentale e che non è una questione solo “di dettaglio”. Quindi, la sentenza n. 29890/2025 della Cassazione condivide due lezioni molto importi che “fanno giurisprudenza”.

In primis, l’obbligo, quindi non un optional, di citare il proprietario del veicolo nelle azioni di risarcimento contro l’assicurazione. Ma anche la necessità dei giudici di pronunciarsi su tutti i danni fisici lamentati dal danneggiato, e se supportati da documentazione medica.

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