Nel 2026 l’indennità di accompagnamento aumenta e raggiunge 551,53 euro al mese. La prestazione assistenziale riconosciuta agli invalidi civili totali resta una delle misure più importanti del sistema di tutela della disabilità. Non dipende dal reddito e può essere richiesta anche da chi lavora.
La normativa prevede requisiti sanitari specifici, una procedura di domanda precisa e nuove semplificazioni legate alla riforma della disabilità. L’importo aggiornato deriva dalla rivalutazione automatica prevista dalle regole previdenziali.

Nel sistema italiano di assistenza agli invalidi civili, le prestazioni economiche rappresentano uno strumento fondamentale di sostegno alle persone non autosufficienti. L’attenzione delle famiglie e dei caregiver si concentra spesso su temi come indennità di accompagnamento, invalidità civile, domanda INPS, visita medico-legale e verbale sanitario.
Indennità di accompagnamento INPS: requisiti, importo 2026 e nuove procedure
L’indennità di accompagnamento rappresenta una prestazione assistenziale disciplinata dalla Legge n. 18 del 1980 e viene erogata dall’INPS agli invalidi civili totali che non riescono a deambulare autonomamente oppure non possono svolgere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua.
L’indennità non prevede tredicesima mensilità e non cambia in base al reddito del beneficiario. Inoltre non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF e non viene considerata nel calcolo dell’ISEE. La prestazione resta compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa, sia dipendente sia autonoma.
Il diritto nasce dalla presenza di precisi requisiti sanitari e amministrativi. In primo luogo il medico curante invia all’INPS il certificato medico introduttivo, che descrive le patologie e le menomazioni del paziente. Il certificato resta valido per 90 giorni. Entro questo termine il cittadino deve presentare la domanda telematica attraverso il portale dell’INPS utilizzando SPID, CIE oppure CNS. In alternativa può rivolgersi a un patronato o a organizzazioni di tutela come ANMIC, ENS, UIC e ANFAS.
Dopo l’invio della domanda, l’INPS convoca il richiedente per la visita presso la commissione medica della ASL integrata da un medico INPS. Al termine dell’accertamento sanitario la commissione redige il verbale di invalidità civile, che viene inviato al cittadino generalmente entro trenta giorni. Se il verbale riconosce il diritto alla prestazione, l’interessato deve trasmettere il modulo AP70, con il quale comunica le informazioni necessarie alla liquidazione del pagamento.
La prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, anche se i tempi per la visita e il riconoscimento risultano più lunghi. Quando l’INPS concede l’indennità, l’istituto paga anche gli arretrati maturati.
Nel 2026 il sistema introduce anche novità organizzative legate alla riforma della disabilità. Dal 1° marzo 2026 la procedura semplificata viene sperimentata in 40 province italiane, tra cui Roma, Milano, Torino, Bologna, Napoli e Venezia. In queste aree il certificato medico introduttivo trasmesso dal medico avvia automaticamente la procedura, senza necessità di presentare una domanda amministrativa separata.
Le nuove regole rappresentano una fase di transizione. Dal 1° gennaio 2027 l’INPS gestirà in modo esclusivo l’intero procedimento, con un sistema di erogazione automatica basato sulle informazioni già presenti nelle banche dati istituzionali.
L’indennità di accompagnamento spetta anche ai minori che presentano le stesse condizioni di non autosufficienza previste per gli adulti. Al compimento dei 18 anni la prestazione non si interrompe automaticamente, ma il beneficiario deve trasmettere il modulo AP70 all’INPS tramite il portale MyINPS oppure tramite patronato.
Il pagamento può essere sospeso quando il beneficiario viene ricoverato gratuitamente in una struttura sanitaria pubblica per un periodo superiore a 29 giorni, salvo casi particolari in cui la struttura sanitaria attesta la necessità di assistenza continua da parte di familiari o personale privato.
Dal punto di vista della cumulabilità, l’indennità risulta compatibile con diverse prestazioni e con l’attività lavorativa. Il beneficiario può percepirla insieme alla pensione di inabilità civile, alla pensione di reversibilità, alle pensioni previdenziali e all’Assegno di Inclusione, purché risultino soddisfatti gli altri requisiti previsti dalla normativa.
Non esiste invece compatibilità con le indennità di invalidità riconosciute per cause di guerra, lavoro o servizio. In queste situazioni il beneficiario deve scegliere la prestazione economicamente più favorevole.