Chi ha la responsabilità di infiltrazioni e difetti e come ottenere i soldi, guida per chi è vittima dei guai altrui.
Quando si compiono dei lavori importanti bisogna curare il dettaglio, sia per il risultato da conseguire, che per la correttezza dell’esecuzione, poiché se ci sono infiltrazioni e difetti, ne risponde “amaramente” il direttore dei lavori. Si parla di piena responsabilità di quest’ultimo nella sentenza n. 19502 del 15 luglio 2025 della Corte di Cassazione, la quale chiarisce cosa accade davanti difetti o danni a un’opera edile.

La pronuncia è molto importante, poiché permette di comprendere quale sia la migliore gestione del caso, anche perché non mancano errori di diverso tipo, specie nell’interpretazione. Infatti, è bene precisare che il direttore dei lavori non è automaticamente responsabile per ogni difetto, ma in delle circostante precise, lo è.
La responsabilità che gli spetta è di tipo civile, ed è provata in maniera dettagliata nelle sue possibili omissioni e violazioni davanti i doveri tecnici o contrattuali. Specificatamente, la richiesta di risarcimento nei suoi confronti, è stata respinta proprio nella sentenza n. 19502 del 15 luglio 2025 in Cassazione.
Poiché la stessa sancisce dei principi importanti. Cosa succede se però mancano prove e si avanza lo stesso la responsabilità del direttore dei lavori? Bisogna valutare tutte le possibilità proprio per curare in maniera corretta la questione e avere le risposte che servono.
Come ottenere i soldi per infiltrazioni e difetti, indicazioni pratiche
Nel caso in cui ci fosse l’assenza di prove a fine di ottenere i soldi per infiltrazioni e difetti, la richiesta di risarcimento nei confronti del direttore dei lavori può essere respinta, proprio come nel caso esaminato. Ecco il perché del suo esito. Questo è dato dal fatto che non è stato né dimostrato né comprovato, nessun suo comportamento negligente o colposo.

Si parla di un giudicato interno, cioè di una decisione in primo grado che di contro aveva escluso la responsabilità del direttore dei lavori. Essa è diventata definitiva, non essendo poi stata impugnata.
Segue la considerazione stessa rispetto le polizze assicurative. Infatti tale copertura non è automatica, essa opera solo se i danni posti in essere si concretizzano nel periodo di validità della polizza e secondo le sue condizioni di natura contrattuale.
Quali ruoli e limiti? Si conferma che la sentenza sottolinea l’importanza di una valutazione rigorosa e non facinorosa dei fatti e del ruolo che ha avuto il direttore dei lavori. I professionisti potrebbero usar dei software di ultima generazione, per gestire al meglio il cantiere e documentare ogni intervento al fine di avere le prove concrete nel caso servissero davanti contenzioni di questa natura.