Maggiori tutele dei lavoratori per infortuni sul lavoro, via ai maxi risarcimenti!
La materia degli infortuni sul lavoro è abbastanza delicata, così la Cassazione con la sentenza n. 15694/2025 chiarisce quei dettagli che concretizzano migliorie ai lavoratori. Maxi risarcimenti, c’entrano il nesso causale e la responsabilità del datore di lavoro.

Dalla pronuncia della Cassazione dello scorso 22 aprile si è stabilito che la condotta del lavoratore del caso in esame, non sia stata abnorme da determinare la rottura del nesso di causalità per comportamento imprevedibile, e che ha piena responsabilità il datore di lavoro.
La Corte di Palermo conferma la decisione del Tribunale di Sciacca il quale aveva riconosciuto il datore colpevole del reato di lesioni colpose, a sua volta aggravate dal non aver adeguatamente osservato la normativa prevenzionistica. Quindi, responsabile di aver cagionato danni al proprio dipendente.
Condanna di 4 mesi di reclusione con risarcimento alla parte civile e liquidazione al Giudice civile.
Il datore ha impiegato il dipendente in mansioni diverse da quelle pattuite. Il lavoratore non solo faceva qualcosa di differente rispetto alle proprie mansioni, ma stava più tempo al lavoro rispetto gli orari stabiliti, ed era stato incaricato di pulire aree limitrofe dell’azienda molto pericolose.
Mancavano misure protettive in vista di un vero pericolo di caduta dall’alto e ostacoli fissi. Il lavoratore ha riportato fratture vertebrali ai calcagni, poiché durante l’attività di pulizia che non gli competeva, è precipitato per la mancanza di barriere di sicurezza.
I Maxi risarcimenti per gli infortuni sul lavoro, come far valere i propri diritti
Si è analizzato un caso abbastanza generico in cui possono ritrovarsi tantissimi lavoratori che hanno subito infortuni sul lavoro e che hanno visto negatisi i propri diritti. Via ai Maxi risarcimenti, ecco come fare.

Il datore fa ricorso, contestando il difetto di motivazione, pur per quanto concerne i principi di valutazione della prova e in tema di responsabilità penale. Le doglianze, respinte perché giudicate infondate, sono legate perché afferenti all’interruzione del nesso di causalità per il comportamento abnorme del lavoratore, e di contro si presuppone un esame preliminare nella ricostruzione dell’incidente.
La corte siciliana conferma quanto dichiarato nella sentenza di primo grado, cioè è il datore ad essere responsabile del reato.
I Giudici di merito confermano doppiamente il reato. Sia per una mancata vigilanza sul rispetto della normativa di sicurezza, che per il fatto di aver affidato alla vittima delle attività in un’area pericolosa.
La ricostruzione logica della vicenda evidenzia i passaggi, e pone una motivazione adeguata a dimostrare quanto deciso. Non c’è il vizio di motivazione.
I giudici hanno evidenziato che il datore non ha mai introdotto elementi adeguati a contrastare la dinamica del sinistro posta dalla persona offesa.
Infine, considerando anche che la vittima era impiegata da poco tempo.
In secondo grado la sentenza non ha vizi, e gli elementi probatori confermano quanto deciso. L’argomentazione dell’indagato non muta la decisione in appello. Accertata la dinamica dell’infortunio, anche per le dichiarazioni della vittima per cui non si riconosce l’interruzione del nesso di causalità per suo comportamento eccentrico.