I lavoratori invalidi hanno diritto a una serie di benefici lavorativi, tra cui la maggiorazione contributiva. In cosa consiste?
L’ordinamento previdenziale prevede diverse agevolazioni per i soggetti affetti da disabilità. In particolare, grazie alla maggiorazione contributiva, hanno diritto a un accredito aggiuntivo sul montante, utile per il raggiungimento anticipato dei requisiti per la pensione.
Di recente, la Corte di Cassazione è intervenuta proprio su tale istituto, chiarendo il preciso ambito di applicazione dell’agevolazione. Uno dei dubbi più dibattuti riguardava la possibilità che la maggiorazione contributiva venisse applicata anche nell’ipotesi in cui il lavoratore disabile fruisse della cd. aspettativa sindacale. Cosa hanno deciso i giudici di legittimità al riguardo?
Con la sentenza n. 12973 del 14 maggio 2025, la Corte di Cassazione ha stabilito che la maggiorazione contributiva riconosciuta ai lavoratori disabili spetta anche a coloro che beneficiano dell’aspettativa sindacale prevista dall’art. 31 dello Statuto dei Lavoratori.
In particolare, l’aspettativa non retribuita riguarda i dipendenti che ricoprono cariche sindacali nazionali, europee o regionali o che sono stati chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive. La normativa, tuttavia, prevede la necessità che la maggiorazione venga accordata solo nel caso di un servizio realmente svolto; per i giudici le cariche sindacali sono equiparate al lavoro effettivo. Ma quali sono i reali vantaggi della misura?
La Legge n. 388/2000 (art. 80) prevede un’importante agevolazione per i lavoratori sordomuti o con una percentuale di invalidità superiore al 74%: la maggiorazione contributiva di 2 mesi per ciascun anno di servizio effettuato. Per tale categoria di contribuenti, dunque, per ogni anno di lavoro spettano, oltre agli ordinari 12 mesi di contributi, ulteriori 2 mesi di contribuzione figurativa, riconosciuti in virtù della loro situazione sanitaria.
È, tuttavia, fissato un limite massimo di 5 anni (60 mesi) di maggiorazione. Possono beneficiare di tale strumento solo i lavoratori invalidi assunti come dipendenti presso le Pubbliche Amministrazioni, le aziende private o le cooperative.
A dispetto di quanto si possa pensare, inoltre, l’aumento contributivo non ha alcun effetto sulla misura dell’assegno pensionistico. Non può, in pratica, essere utilizzato da coloro che hanno già maturato 20 anni di contributi, al solo scopo di aumentare l’ammontare della pensione. I contributi figurativi accreditati per la maggiorazione, infatti, sono validi esclusivamente per il raggiungimento del requisito di accesso alla prestazione previdenziale.
Il riconoscimento della maggiorazione contributiva, tuttavia, non è automatico, ma necessita di apposita richiesta, tramite il Modello AP 10, nel quale vanno specificate tutte le informazioni necessarie e al quale va allegato il verbale stilato dalla Commissione Sanitaria che ha riconosciuto l’invalidità.
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