Ipoteca e tempi: problematico il nuovo chiarimento del Fisco che mette tanti nei guai

Esclusione di proroga, lo dice il nuovo chiarimento del Fisco in merito all’ipoteca, cosa cambia.

Il periodo di durata di garanzia dell’ipoteca è inderogabile, non ci sono stop anche se la scadenza coincide con un giorno non feriale. La questione si origina dal Tribunale di Isernia con il decreto dello scorso 19 marzo dopo il procedimento Nrg 1092/2024, il quale riconosce la legittimità della riserva apposta dal conservatore alla richiesta di rinnovo per la presentazione oltre la scadenza dei 20 anni prevista dall’art. 2847 del c.c..

sfondo persona che firma ipoteca e tondo con logo ADE
Ipoteca e tempi: problematico il nuovo chiarimento del Fisco che mette tanti nei guai- Trading.it

Questa la vicenda, ma la sua evoluzione è articolata. Tutto inizia dalla riserva apposta dal Conservatore di Isernia dopo la richiesta di rinnovazione di un’ipoteca iscritta al 21 aprile 2004, e con cui veniva concessa la garanzia su alcuni beni immobili dopo l’instaurazione di un rapporto obbligatorio.

Al 22 aprile 2024 viene presentata la formalità, ma il Conservatore con dubbi sull’eventualità di procedere al rinnovo, tenendo conto del decorso previsto all’art. 2847 c.c., apponeva la riserva, contro cui la richiedente proponeva reclamo al Tribunale di Isernia.

Per questa la richiesta di rinnovo era arrivata il 19 aprile 2024, quindi prima della scadenza del termine dei 20 anni, e comunque l’effettiva scadenza, cadendo in un giorno festivo, il 21 aprile 2024, doveva quindi intendersi prorogata al primo giorno lavorativo utile, al 22 aprile 2024.

Ma il Collegio rigetta rifacendosi all’art. 2847 c.c., sottolineando che non si può sospendere, ma l’unico modo per posticipare è fare il rinnovo. E in casi come questi, il creditore dovrebbe provvedere a ciò il giorno prima, evitando che si concretizzi la situazione. Allo stesso modo si precisa che non c’è un definitivo termine all’ipoteca, perché può comunque essere rinnovata illimitatamente. È un termine di perenzione.

Alla fine, il Tribunale di Isernia ha posto che la scadenza dei 20 anni non subisce interruzioni, e se dovesse succedere ciò, il creditore deve eseguire la formalità il giorno lavorativo precedente, senza proroghe.

Nuovo chiarimento del Fisco sull’ipoteca, osservazioni sulla pronuncia

Posta la decisione, è rilevante esaminare le condizioni e conseguenze della pronuncia, e le possibili evoluzioni dal nuovo chiarimento del Fisco sull’ipoteca.

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Nuovo chiarimento del Fisco sull’ipoteca, osservazioni sulla pronuncia- Trading.it

Con questa pronuncia si consolida la disciplina che tratta i termini dell’iscrizione ipotecaria, conservando il suo effetto per 20 anni dalla sua data, il quale cessa se l’iscrizione non è rinnovata prima che cada. Questa l’interpretazione unanime dell’art. 2847 c.c.. Se non si agisce, l’ipoteca è perenta e improduttiva di ogni effetto di garanzia per cui in origine, risultava iscritta.

Si dispone come non si computa il momento iniziale di iscrizione, e che la perenzione si verifica con lo spirare del termine finale, senza rinnovo. Sul punto si è pronunciata anche la Cassazione con sentenze n. 7498/2012 e n. 7570/2011, disciplinando la possibilità di una nuova iscrizione. Questa non può essere presa contro terzi acquirenti dell’immobile ipotecato che hanno trascritto il titolo.

In sostanza, per il Conservatore dei Registri Pubblici Immobiliari se si ritrovasse nella situazione delineata, dovrà considerare perenta l’originaria iscrizione ipotecaria, e accettare la formalità con una nuova iscrizione, consolidando l’interpretazione condivisa dell’art. 2847 del c.c..

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