Irregolarità col Fisco, la nuova sentenza è provvidenziale: niente penale e tranquillità retroattiva

Se ci sono irregolarità col Fisco si può rimediare, ecco come le le sentenze della Cassazione, n. 19675, 20068 e 19868, si sono pronunciate.

È stata la Terza Sezione penale della Cassazione con le sentenze n. 19675, 20068 e 19868 a pronunciarsi sulle irregolarità col Fisco. Emettere fatture false è un reato? Ecco quali sono gli aggiornamenti giurisprudenziali più importanti.

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Irregolarità col Fisco, la nuova sentenza è provvidenziale: niente penale e tranquillità retroattiva- Trading.it

Le recenti sentenze fanno chiarezza sulla questione delle fatture false. Si tratta di quelle emesse per porre in essere quelle che sono delle operazioni del tutto inesistenti. Da qui, la Cassazione si è espressa cercando di chiarire ogni dubbio, proprio perché la questione è di fondamentale importanza al fine di non compiere irregolarità col Fisco.

La legge vigente permette dei benefici retroattivi nel caso in cui il contribuente saldi il debito. Poiché in tal modo questi adempierebbe del tutto all’obbligazione tributaria spettante.

Con la Legge Cartabia, DLGS 150/2022 e il DGLS 87/2024 che costituiscono la riforma fiscale, si conferma che abbiano effetto retroattivo, per cui si tende a favorire chi salda il debito e regolarizza la situazione di debito.

Ecco che intervengono in maniera ancora più specifica le due sentenze sopra indicate, quali sono le modifiche più importanti.

Quali sono le irregolarità col Fisco che diventano reato, analisi caso concreto

La Cassazione dice nella sentenza n. 19675/2025 che nella dichiarazione fraudolenta con l’uso di fatture per operazioni inesistenti, non sempre c’è la sanzione penale. Infatti, davanti la tenuità del fatto e per non punire, è essenziale che l’imputato abbia saldato il debito dopo l’illecito. La norma trova applicazione in tempi passati, anche per fatti precedenti all’entrata in vigore.

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Quali sono le irregolarità col Fisco che diventano reato, analisi caso concreto- Trading.it

Ma ci sono ulteriori dettagli da tenere in conto, la riforma Cartabia ha reso più agevole l’applicazione della causa di non punibilità posta all’art. 131-bis del Codice Penale. Si applica se la pena non è maggiore nel minimo a due anni. Prima il limite era di cinque anni.

Quindi, l’emissione di fatture false entra nei nuovi limiti, e il saldo consta in una condotta successiva al reato di “positiva rilevanza”, che il Giudice non può dare per scontata.

Nella sentenza n. 20068/2025 chiarisce anche che quando il contribuente emette una fattura falsa, può applicare un’attenuante speciale, quella posta dell’art. 13 bis del DLGS 74/2000, riferendosi a quando non si può applicare la non punibilità per tenuità.

Chi ha commesso un illecito per l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, può beneficiare di una riduzione della pena fino alla metà e della cancellazione delle sanzioni accessorie. La condizione principale da soddisfare è che il saldo del debito integrale sia stato posto in essere prima del dibattimento in primo grado.

Pure in questo caso c’è effetto retroattivo, si applica anche ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore del DLGS 87/2024.

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