L’ISEE è necessario per accedere alla maggior parte dei sussidi economici. Come si calcola e a quali soggetti si riferisce?
L’ISEE, l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, è il metodo primario per accedere alla maggior parte dei bonus, dei benefici e delle prestazioni sociali. È una vera e propria fotografia della condizione economica e reddituale di un determinato nucleo familiare e dei soggetti che lo compongono.

L’ISEE è determinato sulle informazioni contenute nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ed è valido fino al 31 dicembre dell’anno di presentazione della Dichiarazione. Tramite l’Indicatore, viene accertato se una famiglia ha realmente diritto ai sussidi richiesti. Ad esempio, va presentato se si intende fruire di: Bonus bollette, sconti sul canone Telecom e sul canone RAI, bonus trasporti, agevolazioni sulle tasse universitarie, Assegno di Inclusione, Supporto per la Formazione e il Lavoro, Assegno Unico e Universale per figli a carico, bonus psicologo, Carta della Cultura Giovani. Anche la maggior parte delle prestazioni erogate a livello locale, poi, richiedono la documentazione, con requisiti che possono variare da luogo a luogo. Ma come si determina l’ISEE? Al riguardo c’è un’importante novità.
Determinazione ISEE: cosa si intende per “famiglia anagrafica”? Vi fanno parte anche i conviventi?
Ai fini dell’ISEE, viene presa in considerazione la famiglia anagrafica, cioè quella formata, ai sensi dell’art. 4 del DPR n. 223/1989, dai soggetti che vivono insieme nella stessa dimora e nello stesso Comune e che sono legati da matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi. Come va determinato, dunque, l’ISEE di due conviventi?

In base a quanto previsto dal DPCM n. 159/2013, l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente si calcola prendendo come riferimento il nucleo familiare di appartenenza del richiedente, formato dalle persone che compongono la famiglia anagrafica. Di conseguenza, anche due conviventi possono appartenere allo stesso ISEE, anche se non è stato contratto matrimonio oppure manca un’unione civile. Con la locuzione “vincolo affettivo” ai fini della determinazione della famiglia anagrafica, dunque, vengono ricomprese numerose situazioni e non solo quelle in cui c’è un vincolo ufficiale.
Di conseguenza, la convivenza di fatto dimostra l’esistenza di un legame affettivo e, quindi, è idonea a sancire l’appartenenza alla stessa famiglia anagrafica. Ma, come abbiamo sottolineato, anche se il vincolo non viene formalizzato, i conviventi possono essere considerati come un unico nucleo familiare ai fini dell’ISEE. L’unico requisito che non può mancare è la residenza presso la stessa abitazione.