Il tema dell’ISEE ristretto è spesso fonte di dubbi per chi assiste familiari disabili e deve accedere a prestazioni socio-assistenziali. In particolare, molti si chiedono cosa accade se un figlio maggiorenne decide di trasferire la propria residenza dai genitori disabili per poter usufruire di benefici lavorativi come il congedo straordinario previsto dal D.Lgs. 151/2001.
Capire come funziona il meccanismo dell’ISEE disabili o ISEE sociosanitario è fondamentale, perché da questo calcolo dipende la possibilità di mantenere agevolazioni economiche e servizi di assistenza. La normativa infatti consente, in presenza di richieste legate a prestazioni sanitarie e assistenziali, di calcolare l’indicatore economico su un nucleo familiare ristretto. In questo caso, il nucleo non comprende tutti i conviventi anagrafici, ma soltanto il beneficiario della prestazione, il coniuge e i figli minorenni o i figli maggiorenni a carico ai fini IRPEF.
Secondo le indicazioni dell’INPS e del Ministero del Lavoro, ciò significa che un figlio maggiorenne, non coniugato e non a carico, anche se convivente con i genitori disabili, non entra nell’ISEE ristretto. Questo chiarimento è determinante per capire l’impatto che un eventuale cambio di residenza può avere sui benefici dei genitori.
Quando si richiedono prestazioni sociosanitarie destinate a persone con disabilità, come l’assistenza domiciliare o il ricovero in strutture residenziali, è possibile presentare l’ISEE sociosanitario. Questo si calcola tramite il modulo MB.1rid della DSU e ha la peculiarità di considerare soltanto un nucleo ristretto, riducendo così l’impatto di altri redditi familiari.
Nel caso di due genitori disabili, il loro nucleo familiare ristretto comprenderà soltanto loro stessi, a meno che non ci siano figli minorenni o figli maggiorenni a carico IRPEF. Pertanto, se un figlio maggiorenne che non risulta fiscalmente a carico sposta la residenza presso i genitori, il suo reddito non sarà conteggiato ai fini dell’ISEE disabili. Questo consente di salvaguardare le agevolazioni socio-assistenziali, evitando che l’ingresso formale di un reddito aggiuntivo alzi l’indicatore in maniera significativa.
Il congedo straordinario fino a 730 giorni nell’arco della vita lavorativa, previsto dall’articolo 42 del D.Lgs. 151/2001, richiede la convivenza con il familiare disabile assistito. La convivenza, chiarisce l’INPS nelle sue circolari, si intende soddisfatta con la residenza anagrafica nello stesso immobile. Per questo motivo, il figlio che vuole fruire del congedo deve spostare la residenza presso i genitori disabili.
Tuttavia, come specificato dalle istruzioni relative all’ISEE sociosanitario, questo cambiamento di residenza non comporta automaticamente l’inclusione del reddito del figlio maggiorenne nel nucleo ristretto, se non è a carico IRPEF. I benefici assistenziali dei genitori, quindi, restano invariati.
Le regole fissate dal DPCM 159/2013, integrate dalle circolari dell’INPS, chiariscono che solo in presenza di figli minorenni o di figli maggiorenni fiscalmente a carico il nucleo ristretto si amplia. Negli altri casi, i genitori disabili possono continuare a calcolare l’indicatore sui soli redditi propri e del coniuge, senza rischiare la perdita delle prestazioni agevolate.
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