La tua busta paga adesso deve essere maggiorata in proporzione al tempo di viaggio: cosa fare se il datore di lavoro non ti retribuisce il tragitto

Il tempo necessario per raggiungere il luogo di lavoro deve essere pagato. Cosa succede se il datore non provvede?

Il viaggio per spostarsi da un luogo di lavoro a un altro può influire sulla stessa performance, se faticoso. Per questo motivo, la Corte di Cassazione ha stabilito un importante principio a tutela dei dipendenti: il tempo per di viaggio deve essere retribuito.

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La tua busta paga adesso deve essere maggiorata in proporzione al tempo di viaggio (trading.it)

Non si tratta, dunque, di tempo libero, perché serve per svolgere la prestazione lavorativa e, quindi, va retribuito. Anche durante questo periodo il dipendente è sotto il controllo del datore e a sua disposizione e, di conseguenza, tale lasso di tempo va calcolato in busta paga. Ma analizziamo la vicenda nel dettaglio.

Il tempo di viaggio fa parte dell’orario di lavoro e va pagato: la rivoluzionaria sentenza della Corte di Cassazione

Il caso esaminato dai giudici con la sentenza n. 16674/2024 riguardava dei tecnici addetti a interventi di installazione e manutenzione presso le abitazioni e i locali dei clienti, che avevano agito in giudizio per richiedere il pagamento della retribuzione legata al tempo di viaggio obbligatorio per andare dalla sede aziendale all’abitazione del primo cliente del giorno e, infine, per tornare alla sede dopo l’ultima visita.

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Il tempo di viaggio fa parte dell’orario di lavoro e va pagato (trading,it)

Il datore, tramite un accordo sindacale aziendale aveva stabilito che solo per i tempi superiori a 30 minuti totali (dunque, 15 andata e 15 ritorno) spettava apposita paga. Il tempo, inoltre, doveva essere accertato tramite la geolocalizzazione dell’auto aziendale.

La Corte di Cassazione ha sottolineato che la fase di preparazione allo svolgimento della prestazione rientra a tutti gli effetti nell’orario di lavoro e che, nell’ipotesi del personale che deve eseguire interventi presso i clienti, il tempo che intercorre per giungere dalla sede dell’azienda al luogo specifico e ritornare deve essere valutato ai fini della retribuzione. Per tale motivo, sono nulli eventuali accordi collettivi che impongano limiti a tale diritto (come una soglia massima di minuti oppure ore).

La normativa di riferimento è l’art. 1, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo n. 66/2003, in base al quale il tempo dello spostamento da un luogo di lavoro all’altro, durante il quale il dipendente è a disposizione del datore di lavoro, va retribuito. In tal caso, dunque, l’orario di lavoro si calcola da quando il lavoratore giunge in azienda per prelevare il mezzo con il quale effettuare gli spostamenti dovuti, previsti tra le proprie mansioni.

In conclusione, il tempo di viaggio “è certamente da retribuire, in omaggio al principio di corrispettività delle prestazioni“; in caso contrario, il lavoratore può agire in giudizio contro il datore e pretendere il pagamento del tempo di viaggio.

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