Una frase come “Mio figlio disabile non può votare in assemblea condominiale” lascia senza parole. Fa pensare che ci siano ancora barriere invisibili che limitano diritti fondamentali. Ma è davvero così? Il diritto di voto in condominio può essere negato in base a una condizione personale? Oppure siamo di fronte a un malinteso, magari alimentato da disinformazione o pregiudizi? Prima di accettare certe esclusioni, è importante sapere come stanno realmente le cose.
In molte situazioni simili, si finisce per credere a quello che dice l’amministratore, convinti che sia lui a stabilire le regole. E invece no. Il diritto di partecipare e votare in un’assemblea condominiale dipende dalla legge, non da una valutazione soggettiva.

Quando si tratta di proprietà e diritti, non si può fare confusione. Una persona disabile, se proprietaria o titolare di un diritto reale sull’immobile, ha le stesse possibilità di ogni altro condomino. Non ci sono categorie di cittadini con diritti ridotti. Semmai, ci sono strumenti pensati per garantire a tutti le stesse opportunità di partecipazione, anche a chi ha difficoltà motorie o cognitive.
Disabili e invalidi possono votare in assemblea condominiale: cosa prevede davvero la legge
Il diritto di partecipare e votare in assemblea condominiale spetta a chi è titolare di un diritto reale sull’unità immobiliare: proprietari, usufruttuari o titolari di altri diritti reali. La legge non prevede eccezioni basate su condizioni fisiche o sanitarie. In altre parole, essere disabili o invalidi non limita in alcun modo il diritto di voto.

Le uniche limitazioni possono derivare da un provvedimento del giudice. In caso di interdizione o inabilitazione, il voto spetta al tutore o al curatore. Lo stesso vale se è stata disposta un’amministrazione di sostegno, ma solo se il giudice ha attribuito al sostegno il compito di occuparsi del patrimonio o della gestione immobiliare. Se questo non è indicato, il beneficiario mantiene il pieno diritto di partecipare all’assemblea e votare.
Un caso concreto può aiutare a chiarire. Una donna con disabilità motoria ha ricevuto un diniego alla partecipazione in assemblea. Dopo aver consultato un legale, è emerso che il decreto di amministrazione di sostegno non prevedeva limitazioni ai suoi diritti patrimoniali. L’amministratore ha dovuto rettificare la convocazione e permetterle di partecipare, anche a distanza. È evidente quanto sia importante conoscere il contenuto dei provvedimenti giudiziari e informare correttamente l’amministratore.
Partecipazione a distanza e ruolo dell’amministratore di sostegno: come non perdere il diritto
Dal 2020 in poi, grazie all’evoluzione normativa, è possibile partecipare alle assemblee condominiali anche da remoto. Una svolta significativa per chi ha problemi di mobilità. La partecipazione in videoconferenza è legittima se prevista dal regolamento condominiale o approvata dalla maggioranza. L’avviso di convocazione deve specificare piattaforma e modalità di accesso.
In questo modo, anche chi è impossibilitato a muoversi può esercitare il proprio diritto. È essenziale che la partecipazione da remoto e il voto siano riportati nel verbale per garantirne la validità. Chi è soggetto ad amministrazione di sostegno deve controllare il contenuto del decreto: solo se include esplicitamente la gestione del patrimonio o la rappresentanza, sarà il sostegno a votare. In caso contrario, il beneficiario vota come qualsiasi altro condomino.
Informare l’amministratore della presenza di un decreto è fondamentale per evitare equivoci. Quando c’è incertezza, è bene rivolgersi a un legale o chiedere chiarimenti al giudice. La partecipazione non deve mai essere messa in discussione per motivi che non siano previsti dalla legge.