Chi paga il rifacimento del terrazzino che funge da tetto? E su cosa si può detrarre se una fattura è mista, con lavori condominiali e privati insieme? Le regole sulle detrazioni fiscali non sono sempre intuitive: ecco cosa chiariscono le norme, come distinguere le spese ammesse e cosa fare per non perdere il beneficio.
L’idea della ripartizione millesimale è corretta: quando un bene svolge funzione condominiale, i costi si dividono in base ai millesimi secondo l’articolo 1117 del Codice civile. Tuttavia, quando una stessa fattura include spese che riguardano parti condominiali e parti private, nasce il nodo della correlazione tra chi paga, chi beneficia e chi è il destinatario fiscale. La normativa sulle detrazioni per ristrutturazioni edilizie richiede che il contribuente che vuole usufruirne abbia effettivamente sostenuto la spesa, abbia un diritto reale sull’immobile e utilizzi un bonifico parlante. Secondo la Guida dell’Agenzia delle Entrate, quando una fattura contiene più voci è necessario che queste siano chiaramente distinguibili, altrimenti l’agevolazione può essere negata.
Nel caso considerato, la fattura ricomprende lavori condominiali su tetto e facciate, il rifacimento di un terrazzino che copre un vano di altro condomino e la rimozione di un cassone in eternit di proprietà non identificata. Se non è possibile attribuire correttamente quest’ultima voce, quella parte non può essere detratta perché manca la correlazione tra spesa e diritto del soggetto che paga. Se invece è stato effettuato il bonifico parlante per la quota correttamente imputata, le spese per tetto e facciate possono restare detraibili, purché documentate in modo chiaro.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, per i lavori sulle parti comuni come tetto e facciate spetta la detrazione del 50% delle spese ripartite tra i condomini in base ai millesimi. Anche nei condomini minimi l’agevolazione è ammessa, purché sia dimostrato che gli interventi riguardano beni comuni; in mancanza di codice fiscale del condominio è possibile utilizzare documentazione sostitutiva che identifichi edificio e unità coinvolte. La detrazione richiede delibera assembleare, fatture in regola e bonifico parlante con corretta causale. Nei casi di fattura mista è fondamentale che le spese condominiali e quelle private siano separabili.
Per la pavimentazione del terrazzino che funge da copertura, la giurisprudenza richiama l’articolo 1126 del Codice civile sui lastrici solari a uso esclusivo: un terzo della spesa è a carico dell’utilizzatore e due terzi a carico degli altri condomini che beneficiano della copertura, secondo i millesimi. Se il documento non consente di distinguere in modo chiaro le voci, l’amministrazione finanziaria può disconoscere la parte non corretta.
Se nel bonifico parlante sono riportati correttamente causale, codice fiscale del beneficiario della detrazione, partita IVA dell’impresa e per le parti comuni anche l’indicazione della quota millesimale, le somme relative a tetto e facciate sono normalmente detraibili, anche se inserite in una fattura contenente altre voci. La quota riferita alla rimozione del cassone in eternit di proprietà ignota è invece problematica: in mancanza di un legame certo tra pagatore e bene quella spesa potrebbe non essere ammessa alla detrazione. Per ridurre i rischi è consigliabile chiedere all’impresa l’emissione di documenti distinti o almeno un’integrazione che separi con importi autonomi parti comuni, quota privata del terrazzino e intervento sull’amianto.
In questo modo si salvaguarda la detraibilità delle voci corrette e si circoscrive la porzione non ammissibile. I riferimenti normativi restano l’articolo 1117 del Codice civile sulle parti comuni, l’articolo 1126 sui lastrici solari e le guide dell’Agenzia delle Entrate sulle ristrutturazioni edilizie, che precisano requisiti soggettivi, documentali e di pagamento per fruire dell’agevolazione.
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