Arrivano le novità di fine agosto sul lavoro intermittente: per alcuni sono guai, per altri occasioni!
Le novità di fine agosto sul lavoro intermittente riguardano i chiarimenti necessari dopo l’abrogazione del Regio Decreto n. 2657/1923, e a porli è lo stesso Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Esso fa ciò con la circolare n. 15 del 27 agosto 2025, la quale dopo l’abrogazione avvenuta con legge n. 56/2025, chiarisce le conseguenze poste in essere in merito alla disciplina.

L’analisi parte dall’art. n. 13 del DLGS n. 81/2015, in virtù di esso è noto che è possibile stipulare un contratto di lavoro intermittente con soggetti che hanno meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il 25esimo anno, e con più di 55 anni. Ciò a prescindere dall’età del lavoratore, rispetto le esigenze riconosciute dai contratti collettivi.
Sempre nella stessa disposizione di legge, si evince che in mancanza di contratto collettivo, i casi in cui si usufruisce del lavoro intermittente, sono posti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Appunto, il DM del 23 ottobre 2024, ha stabilito che è ammessa la stipulazione di contratti di lavoro intermittente, facendo riferimento alle varie tipologie di attività riposte nella tabella allegata al Regio decreto del 6 dicembre 1923, il n. 2657, oggi abrogato dalla legge n. 56/2025, per come già indicato.
Approfondimento circolare sulle novità del lavoro intermittente
L’analisi prosegue, e proprio per questo è necessario porre in essere un approfondimento alla circolare sulle novità del lavoro intermittente, e cosa comportano i suddetti aggiornamenti.

Per completare il quadro della vicenda in esame e rispetto gli ultimi aggiornamenti, è necessario rivedere come le vecchie disposizioni si integrano alle nuove. Infatti, bisogna evidenziare che si confermano i precedenti orientamenti espressi sia dal Ministero del Lavoro che dall’INL, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Ciò è stato ribadito dalla circolare n. 15 del 27 agosto 2025, le disposizioni degli enti nominati sono rispettivamente la n. 34/2010 in risposta all’interpello n. 38/2011, e la nota prot. n. 1180 del 10 luglio 2025, secondo cui la legge n. 56/2025 non avrebbe inciso sulla attuale disciplina del lavoro intermittente.
Questo poiché il rinvio operato dal DM 23 ottobre 2024 alle “tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio Decreto 6 dicembre 1923 n. 2657”, è da considerarsi quale rinvio meramente “materiale”. In quanto tale, solidifica nell’atto che effettua il rinvio le disposizioni richiamate, senza che le successive vicende delle stesse abbiano alcun effetto giuridico sulla fonte che le richiama.
In conclusione, dopo l’analisi e l’approfondimento fino a pocanzi esposto, si può confermare che le attività riposte nella tabella del Regio Decreto 6 dicembre 1923, n. 2657 sopra citate, possono ancora essere utilizzate come punto di riferimento per stipulare contratti di lavoro intermittente.