Congedo straordinario con legge 104 e diritto di priorità familiare, cosa significa mancante o affetto da patologie invalidanti?
La legge 104 prevede numerosi agevolazioni per i lavoratori disabili e per coloro che assistono un familiare con disabilità grave ai sensi dell’articolo 3 comma 3. Di maggior rilievo i permessi legge 104 e il congedo straordinario ex legge 151 di due anni, retribuito e coperto da contribuzione figurativa. I permessi possono essere frazionati anche in ore, mentre il congedo straordinario può essere frazionato in giorni ma mai in ore. Le due misure sono diverse tra loro e il congedo di due anni con legge 104, prevede requisiti stringente e un preciso ordine di priorità familiare. Tale ordine è superabile solo se il familiare aventi diritto sia “mancante” o “affetto da patologie invalidanti” o deceduto. Ma cosa significa mancante o affetto da patologie invalidanti? Cerchiamo di capire cosa intende la normativa con due termini precisi e vincolanti.
Legge 104: permessi e congedo straordinario per se stessi e per il familiare assistito
Il congedo straordinario per assistere il familiare con handicap grave, prevede un determinato ordine di priorità familiare, nello specifico:
Legge 104 | Congedo di due anni per assistere la persona con disabilità: convivenza e coabitazione
a) il coniuge o la parte dell’unione civile convivente con la persona disabile con handicap grave;
b) il padre o la madre, anche i genitori affidatari o adottivi, in caso di decesso, mancanza o affetto da patologie invalidanti della parte dell’unione civile o del coniuge;
c) uno dei figli conviventi con la persona disabile in situazione in gravità, nel caso in cui sia mancante o deceduto o affetto da patologie invalidanti il coniuge o la parte dell’unione civile, ed entrambi i genitori;
d) un fratello o una sorella convivente dalla persona con disabilità nel caso in cui sia mancante o deceduto o affetto da patologie invalidanti il coniuge o la parte dell’unione civile, ed entrambi i genitori e i figli conviventi;
e) un parente affine al terzo grado in mancanza o decesso o affetto delle patologie invalidanti di tutti gli aventi diritto precedentemente menzionati;
f) uno dei figli non ancora conviventi con il familiare disabile, nel caso di mancanza o decesso o affetti da patologie invalidanti degli aventi, secondo l’ordine di priorità, che instauri la convivenza successivamente e in tempi brevi, comunque, prima dell’erogazione della prestazione.
Per mancanza si intende non solo la situazione di assenza giuridica e naturale (ad esempio sotto di figlio naturale non riconosciuto), ma anche ogni condizione assimilabile giuridicamente, continuativa e documentata attraverso certificazione della pubblica autorità o dell’autorità giudiziaria. Ad esempio: la separazione legale, l’abbandono e il divorzio.
Il Dipartimento della Funzione Pubblica e l’INPS, ritengono che con la definizione di “patologie invalidanti“, in assenza di una specifica della definizione della normativa, sentito il Ministero della Salute, sono le patologie riconducibili a quelle a “carattere permanente” indicate nel Decreto Interministeriale n. 278 del 21 luglio 2000 all’articolo 2, comma 1, lettera d, ai numeri 1,2 e 3. In effetti rispecchiano quelle che sono state previste per la concessione del congedo di un massimo di due anni non retribuito per gravi motivi familiari.
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