Il congedo straordinario riguarda parenti prossimi che assistono il proprio caro con disabilitĂ gravi. Per venire incontro alle necessitĂ del disabile, la legge 104 tutela lui che e lâassistito e anche il lavoratore che presta assistenza.
Sul congedo straordinario alla legge 104 ne possono beneficiare il coniuge, i genitori biologici o adottivi affidatari, i figli, fratelli e sorelle o partenti prossimi fino al terzo grado, in tutti i casi conviventi.
Con la legge 104 il disabile ha diritto allâassistenza tramite un parente prossimo o congiunto che lo assiste e per tali ragioni può beneficiare di due anni retribuiti di congedo.
La norma prevede che oltre ai due anni di congedo retribuiti, il lavoratore abbia diritto ad un indennizzo. Il suo importo non può superare una soglia annua. Lâultima soglia, secondo i dati Istat è stata si 48.738,00 euro, e questa varia di anno in anno. Questo periodo è coperto da contribuzione figurativa ma lâindennitĂ viene anticipata dal datore e versata dallâInps.
I modelli da presentare per lâindennitĂ riguardano i dati anagrafici di entrambi disabile e lavoratore, rapporto di parentela per capire bene lâaffinitĂ col disabile (coniuge o parente prossimo); la convivenza con il disabile, dimostrare la sua continuitĂ lavorativa e non avere nessun ricovero presso Istituti familiari. Ogni qual volta vengono effettuate prestazioni, bisogna presentare una copia del documento dâidentitĂ se la domanda non è stata firmata da un funzionario dellâINPS. Inoltre, il familiare che assiste un disabile può presentare tre tipi di modelli in base al grado di parentela (Modello: Hand 4 per genitore; Hand 5 per fratelli/sorelle; Hand 6 per coniuge).
I documenti che invece bisogna avere assolutamente sono:
il verbale di accertamento che dichiari tramite Commissione Asl, la veridicitĂ dellâhandicap dellâassistito sulla legge 104, su certificazione medica ma anche tramite strutture ospedaliere pubbliche (ai sensi dellâart. 4, comma 1 del D.L. 502/92) o strutture ospedaliere private o equiparate alle pubbliche come policlinici universitari (art. 39 legge 833/78); istituti di ricovero; ospedali classici e istituti sanitari privati ed infine enti di ricerca.
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