Libretto di risparmio cointestato e possibilità di prelevare parte del denaro e la liquidazione degli interessi maturati sulla quota spettante.
La controversia ha per oggetto la richiesta di interessi maturati dal ricorrente in qualità di cointestatario superstite di un libretto di risparmio, in riferimento alla propria quota a seguito della mancata tempestiva liquidazione della somma spettante da parte dell’intermediario. La somma a saldo del libretto di risparmio era pari a 73.931,50 euro.
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Nel merito la questione sottoposta all’esame del Collegio, riguarda il riconoscimento del diritto del cointestatario superstiti di un libretto di deposito a risparmio a firma congiunta, della liquidazione degli interessi legali maturati sulla propria quota spettante. Gli interessi sono dovuti per l’intervallo temporale tra la data della richiesta di liquidazione quella dell’effettivo versamento della somma da parte dell’intermediario.
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L’Arbitro Finanziario Bancario con la decisione n. 24097 del 25 novembre 2021, dispone che il ricorso non merita accoglimento, in quanto la richiesta avanzata dal ricorrente sul presupposto dell’illegittimità di diniego. Inizialmente l’intermediario, non accettava la richiesta in quanto mancante della presenza contestuale e congiunta di tutti gli aventi diritto o previo la presentazione di un atto di divisione.
In effetti, il ricorrente aveva chiesto il 50% delle somme depositate, specificando che la restante parte era oggetto di successione mortis causa. Quindi, l’intermediario rigettava la richiesta, precisando che necessitava la presenza contestuale degli aventi diritto o di un atto di divisione che ne definiva la titolarità delle somme depositate.
Però, lo stesso intermediario, poi, risultava aver liquidato il 50% del saldo del libretto pari a 73.931,50 euro, a seguito esibizione della relativa divisione giudiziale. Tuttavia tale sentenza si era conclusa con giudizio di inammissibilità e non di merito, non appellata e passata ingiudicata tra gli eredi. L’intermediario specificava che non aveva potuto riconoscere la liquidazione della somma richiesta a causa della pendenza della divisione giudiziale tra gli eredi.
Il Collegio si rifà ad altre decisioni (Collegio di Bari n. 16884/2018 e Collegio di Milano n. 270888/2018), precisando che nel caso di “firma congiunta“, per l’operazione di qualsiasi operazione (compreso il prelevamento delle somme dal conto) è necessario il consenso di tutti i cointestatari. Pertanto, il Collegio di Napoli riconosce valido l’operato dell’intermediario, che consente l’effettuazione dei prelievi da parte dei un singolo cointestatario. Nello specifico si legge nella decisione dell’ABF: “correttamente la banca depositarla rifiuta, in difetto
dell’assenso di tutti i cointestatari, il pagamento a semplice richiesta di uno solo di essi, se il libretto di deposito è a firme congiunte“.
Pertanto, in assenza del consenso degli eredi dell’intestatario defunto, la banca non è obbligata alla liquidazione della quota di
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