La vicenda dei licenziamenti facili per “vita passata” è il caso in cui si dovrebbe iniziare ad aver paura dei “fantasmi del passato”…
L’unica paura dei “fantasmi del passato” è quella legata ad una vita precedente un po’ fuori dagli schemi. O meglio, la Cassazione ritiene che si è soggetti a licenziamenti facili in caso di condotte gravi prima dell’assunzione.

La Cassazione conferma legittimo licenziamento per giusta causa qualora il lavoratore abbia posto in essere condotte gravi, precedentemente all’assunzione, anche se scoperte dopo. La fiducia nei rapporti professionali è estremamente importante, e tradirla è un grosso guaio. Senza ciò, non si può stipulare un contratto di lavoro solido fondato sulla diligenza e la lealtà.
Questo non significa che una volta stipulato, la fiducia non possa crollare qualora emergessero i comportamenti che incrinano questa possibilità. Ma quali casi?
Ovviamente gravissimi, come condotte vessatorie, abusi della Legge 104, o ancora furti sul luogo di lavoro. Anche fatti precedenti all’assunzione, e secondo la sentenza della Cassazione, la n. 4227/2025, aggiunge anche tutto quello che risulta “incompatibile” rispetto il proprio ruolo.
È il caso del postino che in seguito ad una perquisizione domiciliare, si è venuto a scoprire che ha nascosto oltre 7 mila pacchi mai consegnati. Un portalettere assunto nel 2006, poi riassunto in seguito una conciliazione novativa. Ma appunto, la condotta omissiva è emersa nella seconda esperienza lavorativa.
L’azienda ha reagito con licenziamento per giusta causa, contestando l’inadempienza e il danno dell’immagine alla stessa azienda per il disservizio. Si giustifica l’immediata cessazione del contratto in applicazione del CCNL di categoria.
Risposte dei lavoratori ai licenziamenti facili: esito della vicenda
Esposto e analizzato il caso in esame, serve adesso comprendere come si sia difeso il postino, e quali sono le strade percorribili davanti una possibile risoluzione a suo favore.

Il postino risponde impugnando il licenziamento, e affermando che i fatti si riferivano ad un rapporto di lavoro concluso anni prima, e che alla riassunzione non erano emersi. Ha parlato inoltre di un grave stress psicologico vissuto in quel periodo, ed in primo grado il Tribunale ha accolto il suo ricorso. Se ne ordina il reintegro, ma la società non ne vuole sapere, e ribalta la situazione a proprio favore.
Per la Cassazione prevale il principio della gravità del comportamento, ai sensi dell’art. 2119 del c.c., per cui può sussistere il licenziamento anche per comportamenti anteriori la firma del contratto, purché valutabili come lesivi della fiducia. Ciò che conta non è il tempo, ma l’impatto sull’idoneità del lavoratore a svolgere il suo lavoro in maniera affidabile.
Quindi, lo stress non giustifica nulla, anche perché difficoltà psicologiche sarebbero dovute essere state comunicate a tempo debito. Risolvendo usufruendo ad esempio di congedi per malattia o permessi speciali.
Si afferma così il principio giurisprudenziale generale: c’è licenziamento per giusta causa per condotte passate se inadeguate e incompatibili con il lavoro del soggetto.