La novità di Cassazione e Corte Costituzionale non lascia dubbi: licenziamenti nulli, ecco quando.
È stata la sentenza n. 24201/2025 della Cassazione ad affermare la nuova gestione dei licenziamenti nulli, riprendendo la decisione della Corte Costituzionale, la n. 128/2024, per quanto concerne il recesso intimato per asserito mancato superamento del periodo di prova esistente. Ciò in quanto affetto da “nullità generica”, si applica l’art. 3 comma 2 del Decreto Legislativo n. 23/2015.

Non si applica invece la tutela indennitaria prevista dal comma 1, la quale prevede la reintegrazione nella ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o ancora, per giusta causa in cui in giudizio sia dimostrata l’insussistenza materiale del fatto contestato al lavoratore.
Da qui, il rapporto di lavoro va considerato a tempo indeterminato fin dalla sua origine. In virtù della suddetta normativa, davanti il caso di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa, se in giudizio, si dimostra l’insussistenza materiale del fatto contestato al lavoratore.
Per cui, non solo si riconosce la nullità del licenziamento, ma è previsto proprio un meccanismo di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro con tutela “attenuata”. Ma non solo, ecco cosa ribadisce la Corte di Cassazione.
Approfondimento sui licenziamenti nulli dopo la novità di Cassazione e Corte Costituzionale
La materia in questione è molto delicata, i licenziamenti nulli dopo la novità di Cassazione e Corte Costituzionale sono stati spesso oggetto di discussioni e faide di un certo peso. Serve un ulteriore approfondimento per capire come la questione verrà consolidata dopo l’aggiornamento.

Ancora la stessa Corte ha riconfermato che il rapporto va considerato a tempo indeterminato fin dall’inizio, perché è nullo il patto di prova se non specifica esattamente le mansioni oggetti della verifica, o è di per sé generico. Si rende così inapplicabile qualsiasi licenziamento basato su queste condizioni.
Nel contesto in questione, il licenziamento per mancato superamento del patto di prova nulla, si ritiene illegittimo e assimilabile a un comune licenziamento soggetto a limiti e tutele previste dalla Legge n. 604/1966 e dallo Statuto dei Lavoratori.
La sentenza ha un ruolo peculiare. Essa rafforza la tutela dei lavoratori, mettendo in evidenza come la mancanza di un valido periodo di prova, non possa giustificare le cessazioni del rapporto di lavoro.
Questo senza una valutazione giurisprudenziale sulla legittimità del licenziamento. In conclusione, il lavoratore che viene licenziato così, ha diritto alla reintegrazione! Ecco perché si parla di licenziamenti nulli e riconoscimento retroattivo di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato fin dagli inizi.
Ribadendo così un orientamento giuridico che contiene le azioni che può porre in essere un datore di lavoro. Non permettendogli di licenziare senza giusta causa in presenza di patto di prova nullo.