L’ordinanza n. 11154 del 28.04.2025 della Cassazione chiarisce tutto: se con il comportamento si causano ritardi per la guarigione, il licenziamento è garantito.
Ma cosa significa attuare un comportamento che causi ritardi nella guarigione, chi compierebbe un gesto simile? Molte più persone del previsto, poiché l’ordinanza n. 11154/2025 chiarisce di che condotta si tratta.

Con l’ordinanza n. 11154/2025 la Cassazione dà l’ok al licenziamento del lavoratore che durante la malattia si dedica ad attività ludica, poiché in questo modo comprometterebbe o comunque causerebbe un ritardo nella sua completa guarigione.
Occhio però, la pronuncia esatta è “passibile di licenziamento”, ed è mediante un caso concreto che si può comprendere appieno di quanto si sta parlando.
Un lavoratore ha impugnato il licenziamento inflitto. Questi, secondo il datore, avrebbe compiuto dell’attività ludica che lo avrebbe esposto ad un serio peggioramento delle sue condizioni di salute durante il periodo di assenza dal lavoro per malattia, .
La Corte d’appello risponde accogliendo la domanda del dipendente, dichiarando illegittimo per sproporzione tra sanzione e infrazione disciplinare, il provvedimento di licenziamento.
Ma è la Cassazione a ribaltare tutto, dato che rileva che è vero che non c’è divieto assoluto per il lavoratore di fare altre attività anche per terzi in costanza di assenza per malattia, ma dice anche altro.
Con il tuo comportamento causi ritardi nella guarigione? Il licenziamento è garantito!
Avendo fatto il punto della situazione però, adesso è fondamentale approfondirne nel dettaglio gli elementi che conferiscono la suddetta risoluzione. Lo confermano i Giudici di legittimità, ecco cosa ribadiscono.

Per la Cassazione il compimento di altra attività durante l’assenza non è circostanza disciplinarmente rilevante, ma può giustificare lo stesso il licenziamento.
In primis, perché l’attività, previ accertamenti, potrebbe dimostrare l’inesistenza dello stato di infermità che ha giustificato l’assenza del lavoratore. Ma anche per quanto concerne l’attività stessa che ne pregiudica la guarigione. Come il caso esaminato.
I due elementi servono per confermare il licenziamento. Nel senso che il lavoratore può fare altro, ma se rientra in queste casistiche, potrebbe esser soggetto a questo provvedimento.
Infine, sono i Giudici di legittimità a ribadire che durante il periodo di stop da rapporto di lavoro per malattia, rimangono propri come dovere del lavoratore, tutti gli obblighi che discendono dalla situazione.
Non solo quindi quelli legati alla prestazione, ma anche aspetti valoriali come la diligenza, fedeltà e buon senso.
Tutti elementi che fanno capo alla professionalità del singolo, che in questo caso è venuta meno non perché abbia fatto altro, ma perché nel fare “altro” ha dimostrato una condotta irresponsabile, oppure avrebbe dimostrato di essere in malattia, senza che questo sia necessario poiché la condizione non sussiste.
La Cassazione così accoglie il ricorso della società.