I lavoratori dipendenti hanno diritto a due anni di congedo 104. Quali rimedi ci sono in caso di rigetto della domanda?
Il nostro ordinamento prevede una serie di misure a tutela dei lavoratori che svolgono il ruolo di caregiver, ossia assistono un familiare affetto da disabilitĂ grave (ai sensi dellâart. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992).
Oltre ai benefici in ambito previdenziale, come lâaccesso a forme di pensionamento anticipato (ad esempio, APE Sociale e Opzione Donna), ci sono una serie di agevolazioni ambito lavorativo, tra cui il diritto al congedo biennale straordinario, sancito dallâart. 42, comma 5, del Decreto Legislativo n. 151/2001. Quali sono le condizioni per richiederlo e cosa fare se lâINPS rigetta la domanda?
Grazie al congedo biennale, i dipendenti (pubblici e privati) possono assentarsi dal lavoro per un periodo massimo di due anni, percependo unâindennitĂ corrispondente allâultimo stipendio accreditato e beneficiando del riconoscimento dei contributo figurativi (utili per la pensione).
La misura è stata ideata per assicurare unâassistenza costante e continuativa ai disabili gravi, consentendo ai lavoratori di assolvere a tale fondamentale compito senza rinunciare allâimpiego. Per accedere al congedo, però, è necessario rispettare un requisito fondamentale: la convivenza con il malato da accudire. La maggior parte delle ipotesi di rigetto delle domande da parte dellâINPS deriva proprio dalla mancanza di tale presupposto.
Ă stato lâIstituto di Previdenza, piĂš volte, a sottolineare come non possa esserci assistenza senza la convivenza, richiamando la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 18 febbraio 2010. Per la verifica di tale presupposto, il provvedimento specifica che è âcondizione sufficiente la residenza nel medesimo stabile, allo stesso numero civico, anche se non necessariamente nello stesso interno (appartamento)â.
Ma cosa succede nel caso in cui il caregiver non conviva con il disabile ma intenda beneficiare ugualmente del congedo biennale straordinario? Una valida soluzione è procedere con la richiesta della dimora temporanea presso lâabitazione del disabile. Si tratta di un istituto che, per un periodo minimo di 4 mesi e massimo di 12 mesi, permette di abitare in un posto differente dalla propria abitazione abituale e di soddisfare la convivenza per la domanda di congedo, pur non comportando lo spostamento definitivo della residenza.
La dimora temporanea si ottiene tramite lâiscrizione nel Registro della popolazione temporanea presso lâAnagrafe del Comune in cui si trova la nuova residenza, specificando la ragione della richiesta. In ogni caso, contro il rigetto dellâistanza di congedo straordinario, lâinteressato può presentare ricorso al Comitato Provinciale dellâINPS, entro 90 giorni dalla notifica dellâatto.
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