L’usucapione diventa più facile, occhio alle liti con i vicini, lo dice la sentenza n. 11455/2025 delle Sezioni Unite della Cassazione.
La sentenza sancisce il principio di disciplina processuale civile, finiscono le liti con i vicini? Cambia la gestione dell’usucapione. Bisogna stare attenti a non perdere la proprietà. Nel corso di un giudizio già posto con un’actio negatoria servitutis, l’attore non può integrare una domanda di accertamento dell’acquisto della proprietà per usucapione, purché essa sia proposta nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., nella versione ratione temporis, applicabile al caso concreto.

Analisi del contesto che ha portato alla decisione. Il proprietario chiede al giudice mediante l’azione negatoria, di accertare l’inesistenza di un diritto vantato da terzi sul proprio bene, e spesso nel corso del giudizio, il convenuto contesta la titolarità del bene da parte dell’attore. A sua volta, sostenendo che la proprietà non gli appartenga o che si sia consolidata una servitù per usucapione.
La Cassazione ha ritenuto che la contestazione della proprietà da parte del convenuto, ponga nel processo l’accertamento della proprietà. Ciò consentirebbe all’attore di proporre, oltre la domanda originaria, anche quella di conferma dell’acquisto per usucapione.
Il tutto, a determinati limiti e condizioni. La possibilità di aggiungere la domanda di usucapione non è infinita, bisogna farlo nella prima memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c., cioè dopo la costituzione della parti e prima che l’istruttoria e le preclusioni assertive, facciano il suo corso.
Si conviene che il principio si applica alla formulazione dell’art. 183 c.p.c., prima della riforma del DLGS n. 149/2022, la quale ha modificato la scansione temporale delle dinamiche processuali.
Come l’usucapione fa perdere la proprietà e le liti con i vicini, normativa di riferimento
La Suprema Corte ha valorizzato la connessione tra la domanda negatoria e quella di accertamento della proprietà per usucapione. Ciò quando il convenuto mette in discussione la titolarità del bene.

Per la Cassazione ciò consta nell’evoluzione del thema decidendum, determinata dalla necessità di avere piena tutela per l’attore, sia sotto il punto di vista processuale che sostanziale. Senza imporgli l’instaurazione di un nuovo giudizio per consolidare l’acquisto della proprietà per usucapione.
Ci sono stati precedenti giurisprudenziali con una gestione molto più restrittiva, dedita a eliminare la possibilità di fare nuove domande oltre la prima udienza, ammenoché non si trattasse di domande alternative a quella originaria. Ma è con questa sentenza che le Sezioni Unite chiariscono che davanti una contestazione della proprietà, l’attore può accrescere l’oggetto del giudizio, proponendo anche l’usucapione, basta che avvenga nella prima memoria.
Si ottimizza l’ambito processuale, consentendo la definizione di un solo giudizio in merito a tutte le questioni legate alla proprietà e ai diritti reali sul bene controverso. Tenendo sempre in conto che la domanda debba essere sufficientemente legata alla vicenda sostanziale, e non si possa fare ciò dopo la scadenza delle preclusioni poste all’art. 183 c.p..
Ci sarà maggiore flessibilità nella gestione delle domande di proprietà, facilitando la risoluzione di controversie in maniera veloce, e nel rispetto delle condizioni poste dalla legge.