Maggiori garanzie per i lavoratori su turni: la maxi tutela è puro progresso, lo dice la Cassazione.
Flessibilità, garanzie e aumento della produzione, bisogna rispettare le esigenze anche improvvise per fare in modo che il datore adegui le necessità di produzione e soddisfi velocemente gli ordini del cliente. È proprio in questo contesto che subentra la maxi tutela per i lavoratori su turni, adempiendo al contempo a queste dinamiche lavorative essenziali.

È la voce dei lavoratori che si fa sentire forte e chiara. Chiedono prestazioni più flessibili, sempre rispettando i vincoli contrattuali anche in ambito di turni a “scorrimento” per cui il CCNL prevederebbe la corresponsione di un’indennità economica.
Ma davanti al diniego dell’indennità da parte dell’azienda questi hanno agito per far rispettare i loro diritti.
Così, hanno disatteso l’accordo concordato, ed hanno continuato a svolgere le loro prestazioni durante l’orario di lavoro normale. Tale comportamento è stato qualificato dal datore al pari di “un’insubordinazione”, e di conseguenza non ha tardato a porre in essere provvedimenti di licenziamento.
Una storia che pare concludersi in maniera molto triste, ma è intervenuta la Cassazione mediante la sentenza n. 9526/2025, stravolgendo la situazione a favore dei lavoratori.
Come la sentenza n. 9526/2025 conferisce la maxi tutela per i lavoratori su turni
Adempiere ai propri doveri è necessario, ma è fondamentale al tempo stesso, vedere garantiti i propri diritti. Sono tantissimi i lavoratori su turni che vorrebbero maggiori garanzie. La Maxi tutela della Cassazione è stata una grossa conquista.

Se il Tribunale in primo grado aveva ritenuto legittimi i provvedimenti di licenziamento del datore, è stata poi la Corte di Appello di Napoli che invece ha espresso parere opposto. Affermando che quanto effettuato dai dipendenti, pur non essendo una forma di sciopero tutelata per legge, comunque non poteva essere ritenuta una grave insubordinazione!
Questa doveva essere ricondotta ad una questione di inadempimento contrattuale, la quale in relazione al CCNL prevede una sanzione conservativa.
La Cassazione valuta positivamente il comportamento dei lavoratori che si sono aggregati in maniera spontanea in una sorta di autotutela collettiva dei loro diritti, anche perché non è presente organizzazione sindacale.
Appunto, la Cassazione ha confermato che il rifiuto del lavoro su turni a scorrimento non aveva rilievi di natura disciplinare, poiché la loro azione era da tutelare al pari del diritto di sciopero.
Ne è conseguito che l’astensione dal turno era legittima poiché finalizzata ad ottenere miglioramenti economici, gli stessi previsti dal CCNL.
Alla fine, i licenziamenti sono stati considerati come discriminatori, rientrando nella disciplina dell’4 della legge n. 604/1966, e i lavoratori sono stati reintegrati nelle loro mansioni con tanto pagamento delle retribuzioni non corrisposte quando non hanno lavorato a causa dei licenziamenti illegittimi.