Mi hanno licenziato dal lavoro per pochi giorni d’assenza e lo faranno anche con te: le nuove norme sono allucinanti “possiamo fare quello che vogliamo”

Essere licenziato per pochi giorni d’assenza è un incubo, ma la specifica del Ministero del Lavoro chiarisce tutto.

Con il lavoro non si scherza, sapere di poter essere licenziato per pochi giorni di assenza è davvero un incubo. La circolare n.6/2025 del Ministero del Lavoro risponde a dei quesiti posti online. Un tema caldo che riguarda tante persone, si delinea un’analisi delle disposizioni del CCNL e la questione delle dimissioni di fatto, ecco tutti i chiarimenti.

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Mi hanno licenziato dal lavoro per pochi giorni d’assenza e lo faranno anche con te: le nuove norme sono allucinanti “possiamo fare quello che vogliamo”- Trading.it

A parlare è il Ministero del Lavoro, rispondendo alla domanda posta sul sito urponline.lavoro.gov.it  che tratta il tema in questione. Si  riprende proprio la circolare finora menzionata, la n. 6 del 2025. Per questa le disposizioni del CCNL sono abbastanza chiare davanti la questione delle assenze ingiustificate.

Tali pronunce indicano che non si possono determinare delle dimissioni di fatto, ai sensi dell’ex rt. 19 della Legge n. 2023/2025. Anziché si parlerebbe di licenziamento.

Per compiere la risoluzione del rapporto per fatti concludenti, le possibili previsioni della contrattazione collettiva, devono essere poste alla nuova fattispecie. Pertanto non ci si può avvalere a tale scopo, delle disposizioni legate al licenziamento per assenza ingiustificata.

Termine individuato dal CCNL, licenziato per pochi giorni d’assenza

Fondamentale per comprendere il perché un lavoratore possa essere licenziato per pochi giorni di assenza, è il termine individuato dallo stesso CCNL, e le indicazioni normative che molti danno per scontate.

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Termine individuato dal CCNL, licenziato per pochi giorni d’assenza- Trading.it

La gestione della questione è abbastanza evidente. La legittimazione della risoluzione del rapporto di lavoro segue un iter ben preciso, non viene predisposta così a caso. Infatti, si parla di un “termine ultimo” individuato dallo stesso CCNL, davanti il comportamento concludente del singolo, il quale non deve essere minore a quello delineato per legge. Si parla di 15 giorni circa.

La stessa FAQ di domande prosegue, affermando che tenendo conto delle dimissioni di fatto, bisogna considerare ragionevole e di buon senso, l’affidamento su un termine maggiore rispetto a quello previsto per il licenziamento per assenza ingiustificata. In modo da poter confermare inequivocabilmente l’effettiva volontà del lavoratore di porre fine in maniera definitiva al rapporto di lavoro.

Quanto predisposto nella circolare n. 6 del 2025 è chiaro. Non è stato superato un riferimento normativo molto importante, quello esposto nella sentenza del Tribunale di Trento, la n. 87/2025. Questa ha avuto una risonanza mediatica abbastanza di grande eco, e da qui la sua presa in considerazione per l’analisi del caso.

In questo modo, si spiega come si può essere licenziato per pochi giorni di assenza. Davanti questi parametri e condizioni, non si ammette alcuna eccezione, la giurisprudenza conferma questo orientamento, il quale è il maggiormente diffuso sul territorio nazionale.

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