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Multe per divieto di sosta: il codice della strada è spietato con gli automobilisti

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Ricevere tante multe per divieto di sosta può essere un duro colpo, considerando che il valore minimo parte da €41 e si arriva ad un massimo di €164.

Il codice della strada è piuttosto chiaro per quanto riguarda il divieto di sosta, che è generalmente segnalato da un cartello stradale a forma circolare. Esso non va confuso con il divieto di fermata che è indicato con un altro tipo di segnaletica.

Quando una persona riceve molte multe per divieto di sosta c’è poco da fare. Tuttavia, vi è la possibilità di ottenere uno sconto del 30%, se il pagamento della sanzione avviene entro 5 giorni dal ricevimento della stessa.

Considerando che una multa per divieto di sosta va da un minimo di €41 a un massimo di 168 euro, con l’applicazione del suddetto sconto è possibile ridurre la sanzione a €28 circa.

I 5 giorni di tempo che ha a disposizione il cittadino, per effettuare il pagamento, decorrono dal momento in cui la multa viene notificata a casa del conducente tramite raccomandata.

Oltre alla sanzione pecuniaria: cosa succede quando si ricevono molte multe per divieto di sosta?

Multe per divieto di sosta: cosa prevede il codice della strada

Quando si parcheggia il proprio veicolo in divieto di sosta si riceve una multa che viene notificata a casa del titolare del veicolo.

Tuttavia, il verbale potrebbe essere lasciato anche sul parabrezza dell’auto. In questa circostanza, l’automobilista può effettuare immediatamente il pagamento evitando la successiva notifica e il conseguente aggravamento dovuto alle spese postali.

Infrangere il divieto di sosta non comporta la decurtazione di punti dalla patente, anche nel caso in cui l’infrazione venga reiterata più volte.

Qualora la multa non dovesse essere notificata al domicilio della persona che ha commesso l’illecito, trascorsi 90 giorni dallo stesso, il verbale può essere considerato nullo ed è eventualmente contestabile.

Come funziona il divieto

Il divieto di sosta è indicato da una segnaletica stradale ben precisa, che viene definita “segnale di prescrizione” la cui validità dipende dalle fasce orarie.

Nel centro abitato, il divieto di sosta è valido dalle ore 8 alle ore 20. Fuori dal centro abitato, invece, la validità del segnale è 24 ore su 24.

Quando si parla di divieto di sosta non si fa riferimento al divieto di fermata che, dunque, è consentito.

Il divieto di sosta è previsto dal Codice della Strada nei seguenti casi:

  • In prossimità di passi carrabili
  • In seconda fila
  • In prossimità di fermate riservate agli autobus
  • In prossimità di veicoli per persone invalide o di veicoli che circolano su rotaia
  • Sulle banchine
  • Nelle zone ZTL
  • Nelle aree pedonali
  • Davanti ai cassonetti per rifiuti o per la raccolta differenziata
  • Nelle aree riservate al mercato
  • Nelle zone riservate al carico e scarico delle merci nelle fasce orarie indicate sul cartello stradale.

Se oltre al divieto di sosta è infranto anche quello di fermata, la legge prevede una multa che parte da €85 e arriva ad un valore massimo di €338.

Secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione in un’apposita ordinanza, nel caso in cui la multa dovesse arrivare direttamente a casa del cittadino questa sarebbe comunque valida.

Pertanto, anche se il verbale non è rilasciato sul parabrezza dell’automobilista che ha infranto il divieto di sosta, non è da escludere la possibilità di ricevere ugualmente la multa a casa.

Tuttavia, in quest’ultimo caso, la sanzione pecuniaria è maggiorata dalle spese di notifica (pochi euro).

Come contestare una sanzione

Il conducente di un veicolo che ha ricevuto una multa per divieto di sosta ha la possibilità di contestare il verbale impugnandolo davanti al Prefetto.

I casi per i quali la legge giustifica l’impugnazione del verbale sono:

  • La presenza di errori di forma nel verbale (es. giorni, orari, etc.);
  • Il segnale poco visibile o addirittura assente

In questo caso, il cittadino ha tempo fino a 60 giorni per inviare una raccomandata al Prefetto o 50 giorni per effettuare la medesima comunicazione al Giudice di Pace.

Quest’ultima opzione prevede il pagamento di un importo di circa €55.

Per effettuare il ricorso è necessario inviare:

  • Copia del documento di riconoscimento del soggetto che effettua il ricorso;
  • Fotocopia dei documenti da far esaminare al giudice;
  • Copia del documento di ricorso originale;
  • La ricevuta del pagamento effettuato.

È compito del Giudice di Pace decidere se il ricorso è inammissibile o rigettabile oppure se procedere con l’annullamento della sanzione, in modo totale o parziale.

Floriana Vitiello

Aspirante giornalista. Si occupa della stesura di articoli per il web da oltre 5 anni. La scrittura è la sua più grande passione. Dopo diversi progetti editoriali in veste di Ghostwriter, approda su Trading.it e si dedica all’elaborazione di testi riguardanti pensioni, fisco e tasse. Impegnata in diversi progetti editoriali.

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