A partire dal 2023 sarà introdotto un’importante novità imposta di bollo, che prevede l’incremento del limite da 250 euro a 5000 euro per il versamento.
La novità che riguarda l’imposta di bollo fa riferimento soprattutto alle fatture elettroniche del primo e del secondo te trimestre. Dal 2023 il limite per il rinvio del versamento dell’imposta di bollo passerà da €250 a €5.000.
Si tratta di un’importante semplificazione, che è stata introdotta dal Decreto Semplificazioni numero 73 del 2022, che è stato recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
La novità riguarda soprattutto l’imposta di bollo che si applica sulle fatture elettroniche e fa particolare riferimento ai soggetti di minori dimensioni. Ci stiamo riferendo, dunque, a coloro che emettono un numero di fatture elettroniche abbastanza contenuto.
Le nuove disposizioni hanno elevato il limite di importo da €250 a €5000. Il decreto semplificazioni fa riferimento all’importo entro il quale è possibile effettuare, in maniera cumulata, il versamento dell’imposta di bollo entro l’anno. Pertanto, la novità non includono i versamenti frazionati dell’imposta.
Per semplificare gli adempimenti che ricadono sui contribuenti, a partire dal 1° gennaio 2023 sarà possibile emettere fatture elettroniche per le quali il pagamento dell’imposta di bollo può essere effettuato:
La disposizione introdotta dal Decreto Semplificazioni deve essere applicata alle fatture elettroniche emesse a partire dal 1 gennaio 2023.
Senza dimenticare che dal 1 luglio 2022, anche i soggetti con partita IVA in regime forfettario dovranno obbligatoriamente emettere fattura elettronica. Si tratta di un obbligo normativo che ricade soprattutto su coloro che producono ricavi e compensi superiori a €25.000.
Lo scorso 14 aprile l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida inerente all’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.
Nel suddetto documento sono stati forniti diversi chiarimenti, tra cui, il più rilevante è quello relativo all’individuazione del trimestre di riferimento per le fatture emesse in favore di privati.
L’Agenzia ha specificato che è necessario prendere in considerazione quelle la cui data di consegna è precedente alla fine del trimestre. Inoltre, devono essere incluse anche le fatture elettroniche per le quali la data di messa a disposizione è precedente alla fine del trimestre.
Nella guida pubblicata dall’Agenzia delle Entrate è chiarito questo concetto attraverso la formulazione di un esempio:
“una fattura elettronica datata e trasmessa al Sistema di Interscambio il 30 marzo, la cui data di consegna attestata nella ricevuta è il 31 marzo, viene considerata tra le fatture relative al primo trimestre. Una fattura elettronica datata e trasmessa al Sistema di Interscambio il 30 marzo, la cui data di consegna attestata nella ricevuta è il 1° aprile, viene considerata, ai fini del bollo, tra le fatture relative al secondo trimestre”.
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