Quando si parla di edilizia libera e di questioni come la pavimentazione esterna, si devono evitare questi errori di gestione.
Grazie alla sentenza n. 1106/2025 del TAR Campania si consolidano chiarimenti fondamentali per l’Edilizia libera. La pavimentazione esterna segue questo iter.

Realizzare la pavimentazione esterna sembra un tema semplice in edilizia libera, ma necessita di specifiche. Si parla di un intervento in piastrelle su area pertinenziale che non altera a livello volumetrico o strutturale, rientrando appieno nel settore ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e-ter DPR 380/2001, contesto normativo che implica che il caso non può essere perseguito con sanzione demolitoria.
Progettare correttamente spazi esterni non è impossibile, ma nemmeno scontato.
È il caso della proprietaria di una villetta in un complesso residenziale che ha ricevuto dal Comune un’ordinanza di demolizione con cui veniva intimata la rimozione di alcune opere edilizie ritenute abusive. Questo ai sensi dell’art. 31 del DPR 380/2001.
Gli interventi erano la pavimentazione in piastrelle di cotto in area esterna, cambio di destinazione dell’uso del sottotetto trasformato in una camera da letto con bagno, e l’arretramento della falda del tetto con tanto di terrazzino che fa accedere alla nuova camera.
Per l’amministrazione questi erano stati eseguiti senza titolo abilitativo, di conseguenza soggetti a demolizione e ripristino dello stato originario dei luoghi.
Per la pavimentazione esterna che tipo di permessi servono in tema di edilizia libera?
È il tema dei permessi che chiarisce la condotta corretta per compiere interventi di edilizia libera come quello della pavimentazione esterna. La faccenda segue un percorso normativo e pratico definito, ecco l’esito della vicenda.

La proprietaria impugna con successo l’ordinanza di demolizione. Il Comune ha commesso errori fondamentali in merito alla natura delle opere e per quanto concerne la domanda di condono pendente.
La proprietaria si è difesa insistendo sul tema della pavimentazione esterna, poiché la stessa ha sostenuto che la posa delle piastrelle in cotto su un camminamento esterno, rientra nell’edilizia libera, art. 6, comma 1, lett. e-ter, D.P.R. n. 380/2001. Non viene alterata la sagoma, volume o destinazione d’uso, e il TAR è stato pienamente d’accordo, come ribadito nel DM 2 marzo 2018, il Glossario edilizia libera.
La stessa domanda di condono non è stata considerata correttamente, dato che il Comune ha sanzionato opere oggetto di un’istanza ancora pendente, violando il regime di sospensione delle sanzioni posto all’art. 38 della L 47/1985. Questa impedisce provvedimenti repressivi in attesa delle decisione sulla sanatoria.
Non sono mancati errori presupposti e nel procedimento, evidenti nelle immagini satellitari da Google Maps e Earth indicati dalla donna, che mostravano le opere già nel 2011. È riuscita a fare cadere l’affermazione che fossero state realizzate dopo il 2016.
Infine, la mancanza di motivazione e la violazione del principio di affidamento, con tanto di assenza dell’ordinanza che evidenzi con precisione l’area che il Comune avrebbe potuto acquisire in caso di inottemperanza alla demolizione per come posto all’art. 31 comma 2 del DPR 380/2001, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.
Il TAR ha annullato la sentenza del comune, confermando l’illegittimità sanzionatoria davanti una domanda di condono pendente.