Brutte notizie in arrivo per i titolari di pensione invalidità che in seguito all’intervento della Cassazione rischiano di perdere l’assegno. Ecco cosa sta succedendo.
Come previsto dall’articolo 13 della Legge 30 marzo 1971, n. 118, l’assegno di invalidità si presenta come una prestazione economica rivolta a mutilati e invalidi civili di età compresa tra i 18 e i 65 anni a cui viene riconosciuta una percentuale d’invalidità pari o superiore al 74%. Una volta stabilita la riduzione della capacità generica di lavoro, quindi, viene riconosciuto il diritto a un assegno di invalidità.
Un aiuto economico indubbiamente importante, con molti che si ritroveranno, però, a dover fare i conti con uno scenario inaspettato. In seguito all’intervento della Cassazione, infatti, molti perderanno la pensione di invalidità. Ma per quale motivo? Entriamo nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.
Lo scorso 14 ottobre l’Inps ha pubblicato il messaggio n. 3495, attraverso il quale ha fatto sapere di recepire due sentenze della Cassazione, ovvero la numero 17388 del 2018 e la numero 18926 del 2019. In base a quest’ultime, non è più possibile cumulare redditi da lavoro con l’assegno di invalidità civile erogato ogni mese. Questo anche nel caso in cui si tratti di guadagni di pochi euro. Fino ad adesso tale aiuto economico è stato erogato a chi si trova in stato di disoccupazione.
Allo stesso tempo era possibile lavorare, purché il reddito risultasse non superiore al reddito minimo personale, pari a 4.931 euro all’anno. D’ora in poi, però, si ha diritto all’assegno di invalidità civile solo se non si lavora. Come sottolineato dall’Inps, infatti: “l’assegno mensile di assistenza di cui all’articolo 13 della legge n. 118/1971, sarà pertanto liquidato, fermi restando tutti i requisiti previsti dalla legge, solo nel caso in cui risulti l’inattività lavorativa del soggetto beneficiario“.
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Una decisione che ha già dato il via alle prime polemiche, con la sottosegretaria all’Economia, Maria Cecilia Guerra, che a tal proposito ha affermato che bisogna “intervenire immediatamente per correggere l’equivoco creato dalla norma del 1971 e ripristinare la compatibilità sino ad ora ammessa“. Non resta quindi che attendere e vedere se verranno o meno introdotte ulteriori novità in merito.
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