L’INPS detta le nuove regole per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini della pensione con riferimento alla rateizzazione degli oneri.
Con la circolare numero 30 del 24 febbraio 2022 l’Istituto chiarisce alcuni aspetti sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini della pensione per i liberi professionisti. Inoltre, precisa la rateizzazione degli oneri di ricongiunzione in riferimento alle domande presentante nel 2022.
L’Istituto, in base alla legge n. 45 del 5 marzo 1990, all’articolo 2, comma 3, precisa che il pagamento dell’onere di ricongiunzione dei contributi ai fini previdenziali, può essere effettuato anche a rate.
In questo caso sarà applicata una maggiorazione con un interesse annuo regolata in base al tasso di variazione medio annuo basato sull’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai (ISTAT). Il periodo di riferimento da considerare sarà di dodici mesi e termina il 31 dicembre dell’anno precedente. L’INPS, inoltre, con un recente messaggio (n.883 del 23 febbraio 2022) ha fornito indicazioni su come eliminare la penalizzazione sull’assegno pensionistico se ci sono contributi figurativi.
L’INPS ogni anno pubblica una circolare in cui sono indicate le tabelle dei coefficienti da utilizzare per l’elaborazione dei piani di ammortamento degli oneri di ricongiunzione. Tali oneri si considerano nelle domande presentate nel corso dell’anno 2022, e sono aggiornate in base al tasso di variazione medio all’indice al consumo delle famiglie. L’accertamento del tasso medio annuo è operato dall’ISTAT in riferimento all’anno precedente a quello di riferimento.
Pertanto, sono state aggiornare le tabelle ai fini dell’elaborazione dei piani di ammortamento egli oneri di ricongiunzione presentate nell’anno corrente. Le tabelle aggiornate sono quelle allegate alla circolare n. 26 del 16 febbraio 2021, con un tasso di variazione medio annuo ISTAT per il 2021, pari a 1,9%. Sempre in merito alle pensioni, l’INPS ha pubblicato una recente circolare (n. 28 del 18 febbraio 2022) in cui comunica i nuovi adeguamenti dei requisiti per incrementi all’aspettativa di vita.
La circolare numero 30 del 24 febbraio 2022 contiene le istruzioni per il corretto uso delle tabelle (Allegato 1). Nello specifico l’allegato 1 contiene il calcolo della rata mensile costante posticipata ammortizzata con i tasso dell’1,9%. Inoltre, con un capitale unitario che oscilla da 2 a 120 mensilità (Allegato 2).
Infine, contiene la tabella relativa ai coefficienti utile a determinare il debito residuo. Tale tabella è applicabile in caso di sospensione del pagamento delle rate mensili prima dell’estinzione totale del debito al tasso applicato dell’1,9% (Allegato 3).
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