Interessi bancari, postali e proventi da titoli possono mettere a rischio la pensione se non dichiarati correttamente nel modello RED 2026.
Anche chi ha già presentato il 730 deve prestare attenzione: l’omissione può portare alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito.
Nel sistema previdenziale italiano, la comunicazione dei redditi non segue sempre le stesse regole fiscali. Alcuni dati sfuggono ai flussi automatici tra amministrazioni e richiedono un adempimento specifico da parte del pensionato. È proprio in questo spazio che si inserisce il modello RED, uno strumento spesso sottovalutato ma determinante per il mantenimento di prestazioni economiche integrative.
La regola generale esonera dall’invio del modello RED i pensionati che presentano la dichiarazione dei redditi tramite 730 o Modello Redditi. Tuttavia, la circolare INPS 195/2015 introduce un’eccezione precisa: chi percepisce interessi bancari o postali, oppure proventi da strumenti finanziari come BOT, CCT e BTP, deve comunque comunicarli all’INPS.
Questi redditi, infatti, subiscono una ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva e non confluiscono nella dichiarazione fiscale ordinaria. Di conseguenza, l’INPS non può acquisirli dall’Agenzia delle Entrate e richiede una comunicazione diretta tramite il modello RED.
All’interno del modello, tali redditi rientrano nella Tipologia C, sezione C1, dedicata ai redditi di capitale. In questa categoria confluiscono gli interessi derivanti da conti correnti bancari e postali, i proventi da titoli di Stato e da fondi di investimento, oltre a qualsiasi altro reddito soggetto a tassazione alla fonte secondo quanto previsto dall’articolo 44 del TUIR.
La compilazione richiede attenzione al valore da indicare. Il pensionato deve dichiarare l’importo lordo degli interessi, cioè prima della trattenuta fiscale applicata dalla banca o dall’intermediario finanziario. Non esiste una certificazione fiscale standard per questi redditi, quindi fanno fede documenti come estratti conto bancari, rendicontazioni postali o comunicazioni dei gestori degli investimenti.
Un aspetto spesso trascurato riguarda il criterio temporale. Vale la cosiddetta cassa allargata: il contribuente deve indicare i redditi percepiti o comunque esigibili nell’anno di riferimento. Questo significa che anche interessi maturati ma non ancora incassati possono rientrare nella dichiarazione. Un esempio chiarisce la regola: se un buono fruttifero postale è scaduto nel 2024, gli interessi devono essere dichiarati anche se non sono stati riscossi, perché risultano già disponibili.
Per i titoli di Stato, come BOT e BTP, il dato da inserire riguarda esclusivamente gli interessi maturati nell’anno, non il valore del capitale investito. Lo stesso principio si applica ai buoni fruttiferi postali, dove si dichiara solo il rendimento.
La scadenza rappresenta un elemento decisivo. La campagna RED ordinaria 2025, relativa ai redditi 2024, aveva termine al 28 febbraio 2026, ma CAF e patronati segnalano una proroga di fatto al 30 marzo 2026. In caso di mancato invio, l’INPS invia un sollecito e concede 60 giorni per regolarizzare la posizione. Superato anche questo termine, scatta la sospensione della prestazione e successivamente la revoca, con eventuale recupero delle somme indebitamente percepite.
Un caso pratico: Un pensionato che percepisce interessi su conto corrente e presenta regolarmente il 730 potrebbe ritenere di aver adempiuto a tutti gli obblighi. Se però omette il modello RED, l’INPS non rileva quei redditi e sospende prestazioni come integrazione al minimo o quattordicesima. Solo una successiva regolarizzazione consente di ripristinare la situazione, evitando ulteriori perdite economiche.
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