La pensione di reversibilità è una prestazione economica erogata dall’INPS ai familiari superstiti, in arrivo un importo extra.
L’assegno pensione per reversibilità spetta al coniuge superstite del pensionato deceduto e una quota spetta, se presenti, ai figli minori, agli invalidi a carico e ai figli studenti fino all’età di 26 anni.
Se la persona defunta, non percepiva ancora la pensione, si può comunque presentare la domanda all’INPS per il diritto alla pensione ai superstiti, se è presente il requisito minimo contributivo, versato dal defunto prima del suo decesso (chiamata pensione indiretta).
Hanno diritto alla pensione di reversibilità il coniuge o l’unito civilmente, se il coniuge si risposta perde il diritto all’assegno di reversibilità. Il coniuge ha diritto a un assegno una sola volta pari a due mensilità in base alla quota dell’assegno in pagamento. A tale somma deve essere aggiunta la tredicesima mensilità per i ratei spettanti fino alla data del nuovo matrimonio (D.L. n. 395/1945 articolo 3).
La pensione ai superstiti spetta anche al coniuge separato, al coniuge divorziato che sia titolare dell’assegno divorzile e non si sia risposato. Inoltre, che il rapporto assicurativo del defunto sia anteriore alla data della sentenza di divorzio. Hanno diritto all’assegno di reversibilità anche i figli, equiparati e nipoti maggiorenni (a carico del pensionato defunto e siano inabili al lavoro).
Gli eredi del pensionato defunto possono presentare richiesta all’INPS dell’erogazione delle rate maturate e non riscosse relative alla tredicesima mensilità. Ricordiamo che la quota della tredicesima matura ogni mese e il suo accredito avviene nei mesi di novembre o dicembre, pertanto, se il pensionato viene a mancare prima di riscuotere la tredicesima, agli eredi spetta l’importo maturato fino alla data del decesso.
L’assegno ai superstiti subisce delle riduzioni in base ai limiti di reddito personale. Nel 2024 le soglie di reddito e i tagli operati sull’assegno sono i seguenti:
Sulla pensione di reversibilità spetta anche la quattordicesima mensilità (somma aggiuntiva) in base ai contributi che saranno considerati al 60%. Ad esempio, se il coniuge defunto ha versato venti anni di contributi, per il calcolo della quattordicesima saranno considerati solamente dodici mesi. In caso di mancata erogazione della quattordicesima è possibile presentare apposita domanda sul sito dell’INPS online o avvalersi del servizio di un ente di Patronato.
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